Imposizione più mite al momento della cessazione dell'attività lucrativa dovuta all'età
Berna (ots)
Il Consiglio federale intende esaminare il trattamento fiscale dell'utile di liquidazione conseguito al momento della cessazione dell'attività lucrativa nell'ambito della riforma II dell'imposizione delle imprese, tenendo così conto della mozione del consigliere nazionale Anton Eberhard (PPD/SZ). Nell'intervento si chiede che l'imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale venga estesa, a certe condizioni, anche agli utili di liquidazione. Per mantenere un certo margine di manovra, il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Nella sua mozione, Eberhard ha chiesto che il trattamento fiscale privilegiato delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (il cosiddetto 2° pilastro) venga applicato anche agli utili di liquidazione, che risultano dalla cessazione di un'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni d'età o a seguito di invalidità. Adattando la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) si consentirebbe alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente di essere trattate al pari di quelle che dispongono di una previdenza professionale ben strutturata.
Nel suo parere il Consiglio federale afferma che sia il Governo stesso sia l'amministrazione sono consapevoli della necessità di adottare misure che vadano nella direzione presa nella mozione. L'amministrazione, nell'ambito dell'elaborazione della riforma II dell'imposizione delle imprese, sta pertanto già esaminando diverse misure a favore delle imprese di persone. Al riguardo, è oggetto dell'esame anche il trattamento fiscale dell'utile di liquidazione conseguito con la cessazione dell'attività lucrativa per raggiunti limiti d'età. In collaborazione con i Cantoni vengono esaminate due varianti:
1a variante:
L'utile di liquidazione effettivo è tassato insieme al resto del reddito.
Determinante per l'aliquota non è tuttavia l'utile di liquidazione complessivo, ma soltanto una parte ridotta, ancora da determinare, dell'utile di liquidazione.
2a variante:
L'utile di liquidazione è imposto separatamente dal resto del reddito. Si potrebbe così riuscire a fare in modo che, in numerosi casi, l'imposizione dell'utile di liquidazione risulti simile a quella delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.
Per mantenere un certo margine di manovra, il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
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