Riserve nei confronti di una regolamentazione della LPP nel diritto fiscale
Berna (ots)
Il Consiglio federale ritiene inopportune ulteriori disposizioni sul trattamento della previdenza professionale nel diritto fiscale, poiché comporterebbero notevoli problemi pratici. Nella sua risposta di ieri a un 'interpellanza del Gruppo socialista relativa all 'imposizione delle indennità d 'uscita e delle prestazioni di previdenza dei manager, esso sostiene la definizione di un limite massimo per il guadagno assicurato, che si applicherebbe di conseguenza anche alle imposte in quanto provvedimento concernente la LPP. Questo limite è pure oggetto della prima revisione della LPP attualmente in discussione al Parlamento.
In un 'interpellanza il Gruppo socialista ha chiesto informazioni su una serie di questioni inerenti all 'imposizione delle indennità d 'uscita e delle prestazioni di previdenza dei manager.
Nella sua risposta il Consiglio federale afferma che a suo tempo nel «Programma di stabilizzazione 1998 « aveva proposto di limitare, nell 'ambito della previdenza professionale, sia il guadagno assicurato sia le somme di riscatto. Se il Parlamento introducesse in tale ambito un limite massimo per il guadagno assicurato, seguendo la proposta del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP, si tratterebbe di un provvedimento relativo alla LPP che si applicherebbe di conseguenza anche alle imposte. Secondo il Consiglio federale, una regolamentazione limitata al diritto fiscale non sarebbe opportuna e comporterebbe problemi pratici. Infatti si dovrebbero gestire parallelamente casse pensioni con e senza contributi deducibili. Altrimenti, i contributi e le somme versati potrebbero essere dedotti fiscalmente solo in parte e le prestazioni versate per la previdenza sarebbero comunque imposte per intero.
Prestazioni in capitale: reddito o previdenza
Poiché fanno parte dei redditi da lavoro, le indennità d 'uscita, secondo il Consiglio federale, soggiacciono in linea di principio all 'imposizione ordinaria dei redditi, congiuntamente agli altri introiti. A questo proposito, la legge prevede un 'imposizione più mite purché le indennità d 'uscita possano essere qualificate come indennità che servono per la previdenza. In questo caso le indennità d 'uscita verrebbero imposte separatamente dal reddito restante. Per quanto riguarda l 'imposta federale diretta, l 'imposta riscossa annualmente sulla prestazione in capitale è calcolata ad un quinto delle tariffe ordinarie.
Secondo il Consiglio federale, i destinatari delle prestazioni domiciliati in Svizzera sono tassati mediante la procedura ordinaria, indipendentemente dal fatto che la prestazione in capitale costituisca un reddito da lavoro o abbia carattere di previdenza. Se tali prestazioni sono effettuate a destinatari all'estero, occorre distinguere tra reddito da lavoro e prestazioni di previdenza. Nel primo caso, le indennità d 'uscita soggiacciono in linea di principio all'imposta alla fonte svizzera. Nel secondo caso, anche la prestazione di previdenza soggiace all'imposta alla fonte in Svizzera. Il destinatario ha però la possibilità di chiedere la restituzione di tale imposta, se lo prevede una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del destinatario e se viene presentata una conferma dell'autorità fiscale estera in cui quest 'ultima dichiara di essere a conoscenza della prestazione in capitale.
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