Office fédéral de l'agriculture
Provvedimenti a favore della viticoltura
Berna (ots)
In data odierna, il Consiglio federale ha promulgato due ordinanze volte a migliorare la situazione del settore vitivinicolo; una prevede un aiuto a favore dell'utilizzo analcolico di parte del raccolto di uva del 2002, l'altra disciplina il sostegno finanziario alla riconversione dei vigneti svizzeri nel 2003.
La viticoltura svizzera è confrontata con una situazione economica difficile. Il calo del consumo di vino bianco, registrato all'inizio degli anni '90, è continuato anche a causa dell'apertura progressiva delle frontiere. Nonostante le misure di riassetto dei vigneti in atto, il volume di produzione di vino bianco è tuttora superiore al livello del consumo. Viste le circostanze, il Consiglio federale ha varato due provvedimenti mediante i quali intende contribuire alla vitalità del settore vitivinicolo indigeno e salvaguardare i paesaggi viticoli.
L'ordinanza sulla concessione di contributi per l'elaborazione di prodotti analcolici nel 2002 consentirà agli addetti all'elaborazione di succo d'uva, di vino-mosto e di prodotti simili di beneficiare di un contributo di 2 franchi il litro di mosto trasformato. Il provvedimento riguarda soltanto le uve dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau. Per poter fruire dell'aiuto, i tre grandi Cantoni a vocazione viticola, ossia Vallese, Vaud e Ginevra, devono limitare nuovamente la loro produzione, almeno nella misura di quanto fatto nel 2001.
L'ordinanza sulla concessione di contributi per la salvaguardia dei vigneti svizzeri nel 2003 prevede un aiuto alla riconversione dei vigneti svizzeri onde adeguare l'assortimento di vitigni alle esigenze del mercato. Mediante questo provvedimento s'intende tutelare il potenziale viticolo svizzero sostituendo i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau con varietà più richieste dal mercato. Ai proprietari o ai gestori di vigneti che riconvertono le loro superfici verrà versato un aiuto federale variabile da 20'000 a 35'000 franchi per ettaro a dipendenza della declività. La concessione dell'aiuto è subordinata a una serie di condizioni che i Cantoni sono tenuti a rispettare, segnatamente quella di applicare anche nel 2002 e 2003 almeno la limitazione della produzione introdotta nel 2001.
Il Consiglio federale ha pure approvato la modifica di diverse ordinanze vigenti in ambito agricolo. Una di queste modifiche concerne l'abrogazione del dazio ridotto per le varietà di alberi da frutto che non sono prodotte in Svizzera e la riduzione generale dei dazi applicati per le pianticelle di alberi da frutto. Inoltre, esso ha rivisto la chiave di riparto dell'importo prelevato sulle importazioni di zucchero tra la Cassa federale e il fondo di garanzia per il finanziamento delle riserve obbligatorie nonché introdotto un certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici.
Contatto:
Ufficio federale dell'agricoltura
Sezione Colture speciali e vitivinicoltura
Pierre Schauenberg
Tel. +41/31/324'84'21