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Administration fédérale des douanes (AFD

Semplificazione delle prescrizioni doganali

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha posto in vigore in data
odierna la nuova ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel
traffico viaggiatori che sarà applicabile dal 1° marzo 2002.
L'ordinanza dovrebbe garantire che la lotta efficace contro la
criminalità transfrontaliera e il contrabbando organizzato non
fallisca a causa di prescrizioni complicate e di difficile esecuzione
nel traffico internazionale delle merci private.
Le semplificazioni adottate non costituiscono un vantaggio solo
per i viaggiatori e i turisti delle compere, bensì anche per
l'amministrazione delle dogane, la quale potrà concentrarsi su
compiti più importanti. Le semplificazioni essenziali di cui
fruiranno i viaggiatori possono essere ricapitolate come segue.
Quantità di bevande alcoliche e tabacchi ammessi in franchigia:
Le vigenti limitazioni concernenti le quantità, la gradazione e
l'età  restano valide. È però abrogata la differenziazione relativa
ai quantitativi tra traffico viaggiatori e traffico di confine. Le
persone di età superiore ai 17 anni possono pertanto importare
giornalmente in franchigia di tributi 2 litri di bevande alcoliche
sino a 15 % vol. e 1 litro di bevande con un tenore alcolico
superiore a 15 % vol., nonché 200 sigarette o 50 sigari oppure 250
grammi di tabacco da pipa.
Limite di franchigia secondo il valore:
Dal 1° marzo 2002 possono essere importate giornalmente in
franchigia di tributi merci private per un valore complessivo di 300
franchi. Le odierne limitazioni concernenti ad esempio l'età e il
domicilio del viaggiatore oppure la durata del soggiorno all'estero
vengono abrogate. Se il valore complessivo delle merci oltrepassa
l'importo di 300 franchi, tutte le merci importate soggiacciono a
tributi.
I prodotti agricoli sensibili come la carne e i prodotti carnei,
il latte, il burro, il formaggio e i latticini nonché altri
determinati prodotti agricoli possono essere importati in franchigia
solo se non oltrepassano i limiti di franchigia secondo il valore. Se
sono oltrepassati i limiti prescritti, tali prodotti soggiacciono a
dazi elevati indipendentemente dal loro valore. È in tal modo
tutelata la protezione agricola che l'amministrazione delle dogane
deve eseguire al confine.
Come sinora, le bevande alcoliche e i tabacchi eccedenti le
summenzionate quantità ammesse in franchigia non rientrano nei limiti
di franchigia secondo il valore. Tali merci - anche d'un valore
complessivo inferiore a 300 franchi - soggiacciono in ogni caso al
pagamento dei tributi.
Unitamente alle presenti semplificazioni vengono rielaborati i
rispettivi volantini dell'amministrazione delle dogane. Tale
documentazione contenente le disposizioni particolareggiate sarà
disponibile a decorrere dal 1° marzo 2002 presso tutti gli uffici
doganali e le direzioni di circondario. Essa è pure consultabile in
Internet sotto www.zoll.admin.ch, rubrica «Viaggi + acquisti».

Contatto:

Andreas Matti
Direzione generale delle dogane
tel. +41/31/322'66'81

Gérard Luyet
Direzione generale delle dogane
tel. +41/31/322'67'50

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berne
Tel. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
e-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: www.dff.admin.ch

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