Administration fédérale des finances
Revisione totale della legge sulla Banca nazionale: il Consiglio federale ha approvato il messaggio e la legge
Berna (ots)
In data odierna il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio concernente una revisione totale della legge sulla Banca nazionale (LBN). In sostanza, nella nuova LBN vengono concretizzati l'indipendenza e il mandato costituzionale della Banca nazionale e viene introdotto un obbligo di rendiconto della Banca nazionale svizzera (BNS) a completamento della sua indipendenza. Inoltre, la cerchia d'affari e gli strumenti sovrani della BNS vengono adeguati alle esigenze attuali. Per quanto riguarda gli utili della Banca nazionale, la riveduta LBN riprende la regola per la ripartizione degli utili (1/3 alla Confederazione, 2/3 ai Cantoni) già ancorata nella Costituzione. Nel contempo viene concretizzata la determinazione dell'utile. Infine, la struttura organizzativa della BNS viene snellita.
Molte disposizioni della vigente LBN, che risale al 1953, non sono più attuali. Inoltre, l'aggiornamento della Costituzione federale (art. 99 Cost. concernente la politica monetaria) rende necessari adeguamenti a livello legislativo. Nel gennaio 2002, il Consiglio federale ha fissato le linee direttrici per una revisione totale della LBN. Il progetto di revisione approvato in data odiernacontiene i seguenti punti chiave:
Un mandato della Banca nazionale equilibrato:
Il mandato della Banca nazionale deve essere formulato nel modo seguente: "La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità del livello dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale " Con l'accentuazione del concetto di stabilità del livello dei prezzi, si tiene conto del fatto che l'inflazione e la deflazione sono in linea di principio fenomeni monetari e che la stabilità del livello dei prezzi è una condizione importante per una crescita duratura dell'economia. La politica monetaria ha pure effetti reali sull'economia per lo meno a breve termine. Con l'obbligo di tener conto della congiuntura, il mandato costituzionale conferisce alla Banca nazionale la corresponsabilità dello sviluppo dell'economia reale.
Indipendenza e obbligo di rendiconto:
L'indipendenza che la Costituzione garantisce alla BNS viene concretizzata a livello legislativo attraverso il divieto posto alla Banca nazionale di accettare istruzioni da terzi nello svolgimento dei suoi compiti. Quale pendant all'indipendenza della Banca nazionale la legge obbliga ora espressamente la BNS a presentare un regolare rendiconto nei confronti di Consiglio federale, Parlamento (durante le sedute di Commissione) e pubblico.
Flessibilizzazione della cerchia d'affari della Banca nazionale:
L'attuale enumerazione delle operazioni che la BNS può effettuare non risponde più alle esigenze dello sviluppo dei mercati finanziari. Per questo motivo, la nuova cerchia d'affari si orienta ai singoli compiti della Banca nazionale e definisce le operazioni attraverso le esigenze in materia di liquidità, rischi e rendimenti, che tali operazioni devono soddisfare.
Ammodernamento delle competenze di politica monetaria:
I controlli delle emissioni e della circolazione dei capitali che da tempo non vengono più effettuati e che sono peraltro insufficienti per gli attuali mercati finanziari nonché le disposizioni in materia di riserve minime orientate a un controllo attivo della massa monetaria nella vigente LBN vengono soppressi. Nel contempo, le disposizioni sulla liquidità di cassa delle banche, contenute attualmente nella legge sulle banche (LBCR) e volte a garantire una domanda costante di moneta, vengono trasferite nella LBN in forma leggermente adeguata e le norme della LBCR relative alla liquidità totale vengono rivedute. La nuova LBN conferisce alla BNS anche una base legale unificata per l'allestimento di statistiche sui mercati finanziari. Infine, alla BNS viene trasferita la competenza in merito alla sorveglianza dei sistemi di pagamento e dei sistemi di gestione dei valori mobiliari.
Determinazione / ripartizione dell'utile:
La Banca nazionale deve poter determinare in modo autonomo il volume delle riserve monetarie necessarie per la conduzione della politica monetaria. A tal fine, essa si deve orientare allo sviluppo dell'economia svizzera. Il consiglio della BNS approva inoltre l'ammontare degli accantonamenti su richiesta della direzione generale. Viene mantenuta la regolamentazione attuale in materia di distribuzione degli utili. La distribuzione degli utili alla Confederazione e ai Cantoni è consolidata mediante una convenzione stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS. A tale riguardo, i Cantoni vengono informati in anticipo.
Creazione della struttura organizzativa:
Attualmente la Banca nazionale è composta da sette organi: assemblea generale degli azionisti, consiglio della banca, comitato della banca, comitati locali, commissione di revisione, direzione generale e direzioni locali. In futuro bisognerà rinunciare a tre organi, ossia al comitato della banca, ai comitati locali e alle direzioni locali. Inoltre, il consiglio della banca sarà ridotto dagli attuali 40 membri a 11. Le sue competenze saranno però rafforzate.
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