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Media Service: Consiglio svizzero della stampa; Quanto valgono gli accordi presi per un'intervista
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Interlaken (ots)
Presa di posizione 62/2013
(http://presserat.ch/_62_2013_htm)
Parti: Romy c. «Plädoyer»
Tema: Interviste
Reclamo respinto
Riassunto
Quanto valgono gli accordi presi per un'intervista
È obbligato un giornalista, dopo aver raccolto dichiarazioni autorizzate, a sottoporre all'intervistato il testo quando è stato tradotto in un'altra lingua? No, dice il Consiglio della stampa, anche se sarebbe un modo di agire leale e tale da prevenire malintesi. In ogni caso, è deontologicamente eccessivo affermare il dovere del giornalista di concedere all'intervistato il diritto di controllare nei minimi particolari il contenuto di un articolo.
Il periodico giuridico «Plädoyer» aveva ripreso nell'edizione del febbraio 2013, dal confratello di lingua francese «Plaidoyer», un ritratto della giurista e consigliera d'amministrazione dell'UBS Isabelle Romy, in alcuni punti adattandolo per la comprensione dei lettori di lingua tedesca. La persona in questione ha presentato contro il periodico un reclamo al Consiglio della stampa, per denunciare che la redazione si era servita di un testo precedente quello autorizzato tra lei e l'intervistatore.
Il Consiglio della stampa nega, nella sua presa di posizione, che sussista un dovere, da parte di chi traduce un'intervista, di sottoporre nuovamente il testo all'intervistato. Sarebbe certamente un gesto di cortesia ed eviterebbe eventuali malintesi, e si comprende che l'intervistata abbia potuto pensare che la redazione si doveva attenere al testo concordato. Ma, dal confronto delle diverse versioni, il Consiglio della stampa deduce che, nella sostanza, l'accordo è stato rispettato. La pretesa di poter controllare di nuovo nei particolari le citazioni contenute nel «ritratto» è eccessiva.
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