Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Documentazione per la stampa: Effetti dell'iniziativa UDC in caso di accettazione
Berna (ots)
1. Regolamentazione dello Stato terzo
Esigenza L'iniziativa esige che non si entri nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è entrato in Svizzera da uno Stato terzo sicuro, nel quale egli ha chiesto o avrebbe potuto chiedere asilo.
Ciò significa: Prima che l'autorità competente in materia d'asilo emani una decisione di allontanamento, occorre in ogni caso garantire al richiedente l'asilo il diritto di essere sentito. Quest'ultimo può in tal modo fornire informazioni atte a constatare, ad esempio, che lo Stato terzo lo consegnerebbe senza procedura a un altro Paese, in cui sarebbe oggetto di minacce alla vita e all'integrità fisica (violazione del principio di diritto internazionale pubblico di non respingimento).
Con la decisione di non entrata nel merito si ordina l'allontanamento nello Stato terzo. Ciò presuppone che disponiamo di informazioni sufficienti riguardo alla presenza del richiedente in tale Stato. Se non sappiamo attraverso quale Stato il richiedente è entrato in Svizzera, non sarà possibile ordinare alcun allontanamento verso uno Stato terzo, e saremmo costretti invece a esaminare l'allontanamento nel Paese di provenienza.
Se uno Stato terzo (malgrado l'esistenza di prove, indizi o supposizioni relativi al soggiorno precedente del richiedente d'asilo sul suo territorio) rifiuta di riammettere il richiedente l'asilo, quest'ultimo rimane in Svizzera. In tali casi occorre quindi esaminare in una seconda procedura l'allontanamento verso il Paese di origine o di provenienza. Ciò comporterebbe anche l'esame della qualità di rifugiato nel quadro della verifica dell'ammissibilità dell'allontanamento: se quest'ultimo non fosse ammesso, la conseguenza sarebbe l'ammissione provvisoria del richiedente in qualità di rifugiato.
Conseguenze Il 95 per cento dei richiedenti l'asilo entra in Svizzera per via terrestre. Entrano quindi per forza da uno Stato terzo sicuro. Ciò significa:
- Nel 95 per cento delle domande d'asilo non si entrerà più in materia, e quindi nell'ambito dell'allontanamento nello Stato terzo non avverrà alcun esame della qualifica di rifugiato. - L'allontanamento di queste persone non è assicurato. Anche se disponiamo di informazioni sufficienti per un allontanamento in uno Stato terzo, esso può essere eseguito soltanto se lo Stato terzo accetta nel singolo caso di riammettere tali persone e accorda loro l'entrata. Gli attuali accordi di riammissione non costituiscono da parte loro alcuna garanzia. La valutazione del rispetto delle condizioni dell'accordo è lasciata all'apprezzamento della Parte contraente. Come dimostra l'attuale esempio degli zingari rumeni di etnia rom provenienti dalla Francia, non vi è una gran disponibilità da parte dei nostri Stati limitrofi a riammettere grossi gruppi di persone. Gli accordi di riammissione si riferiscono a casi singoli. Gli Stati limitrofi non saranno disponibili ad accollarsi, oltre alle loro, anche le circa 20'000 domande d'asilo annuali della Svizzera. Occorre quindi partire dal presupposto che soltanto in una minima parte dei casi in cui vi è stata una decisione di non entrata in materia sarà possibile eseguire effettivamente l'allontanamento nel rispettivo Stato terzo. - Queste persone allontanate rimarrebbero quindi in Svizzera, con lo statuto di "esecuzione in sospeso". Non sarebbe possibile ordinare il carcere in vista del rinvio forzato, poiché l'esecuzione non è prevedibile entro la durata massima di carcerazione (9 mesi). Tali persone, anche secondo l'iniziativa UDC, otterrebbero soltanto le prestazioni di aiuto sociale necessarie al loro sostentamento. Nella misura in cui tali persone non espatriano spontaneamente o in assenza di controlli, esse restano in Svizzera con uno statuto giuridico insoddisfacente: ciò non può corrispondere né all'interesse della collettività né delle autorità.
Effetti - Se uno Stato terzo rifiuta la riammissione di un richiedente l'asilo, l'allontanamento nel Paese di origine o di provenienza va esaminato nell'ambito di una seconda procedura. Ciò significa l'esecuzione di due procedure di prima istanza ed eventualmente di due procedure di ricorso, il che potrebbe comportare effetti di ordine finanziario legati al possibile prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera. Affermazioni concrete non sono possibili, tuttavia i risparmi, contrariamente a quanto sostiene l'iniziativa, appaiono improbabili. - Rispetto a oggi, un numero ancora maggiore di richiedenti l'asilo dissimulerà l'itinerario seguito e non presenterà documenti d'identità, al fine di prolungare il soggiorno in Svizzera.
2. Sanzioni contro le compagnie aeree
Esigenza L'iniziativa esige che vengano adottate sanzioni contro le compagnie aeree del traffico di linea concessionario, se queste non rispettano le norme vigenti in materia di collaborazione nel controllo delle prescrizioni sull'entrata in Svizzera.
Ciò significa: La richiesta dell'iniziativa riguarda soltanto il traffico di linea. Nel progetto di nuova legge federale sugli stranieri è però contemplata una regolamentazione più ampia, che comprende anche le compagnie di voli charter. Il testo dell'iniziativa non copre tuttavia i voli charter.
Effetti La minaccia di sanzioni vale soltanto per le compagnie aeree del traffico di linea concessionario. I voli charter o altri mezzi di trasporto, al contrario di quanto previsto nel progetto di LStr, ne sarebbero esenti. Ciò solleva problemi dal profilo della parità di trattamento; inoltre i richiedenti l'asilo, utilizzando voli charter, potrebbero eludere i controlli di documenti d'identità intensificati dalle compagnie aeree del traffico di linea concessionario in seguito alla minaccia di sanzioni.
3. Prestazioni sociali uniformi
Esigenza L'iniziativa esige che le prestazioni sociali ai richiedenti l'asilo siano fissate (senza eccezioni) in modo uniforme per tutta la Svizzera e in deroga alle norme generali, e siano di regola fornite in natura.
Ciò significa: Quest'esigenza comporterebbe un trasferimento di competenze. Ciò significa che la competenza in materia di aiuto sociale, invece che ai Cantoni, spetterebbe alla Confederazione.
Conseguenze Un trasferimento di competenze verso la Confederazione comporterebbe per i Cantoni enormi mutamenti sul piano organizzativo e strutturale, legati a una centralizzazione del sistema. Sarebbero coinvolti non soltanto i Cantoni, ma anche migliaia di Comuni e numerosi terzi (opere assistenziali, organizzazioni), oggi competenti per l'aiuto sociale. In caso di trasferimento di competenze diventerebbe difficile prendere in considerazione le 26 strutture cantonali (in particolare gli alloggi esistenti) nonché le capacità e le esperienze proprie a ogni Cantone. In seguito alla centralizzazione la Confederazione si vedrà costretta a edificare diversi centri di grandi dimensioni. Poiché difficilmente i Cantoni metteranno spontaneamente a disposizione territorio per la costruzione, è certo che occorrerà affrontare situazioni conflittuali.
Effetti - In caso di competenza federale i costi supplementari a carico della Confederazione potrebbero aggirarsi all'incirca tra gli 80 e i 100 milioni di franchi all'anno. Tali costi supplementari si compongono come segue: 1. La Confederazione concluderebbe contratti di prestazione con terzi che si assumono il compito di alloggiare e assistere i richiedenti l'asilo. Tali prestazioni andrebbero interamente retribuite. Al contrario dei Cantoni, tali fornitori di prestazioni non sopporterebbero alcun rischio legato ai costi, ad esempio in caso di fluttuazioni del numero di domande. I fornitori di prestazioni non potrebbero fare ricorso a strutture esistenti o sfruttare sinergie. Essi desidererebbero oltrettutto conseguire qualche guadagno. Al fine di coprire i costi, la retribuzione dei terzi di cui sopra dovrebbe coprire almeno i costi effettivi, oppure avvenire attraverso importi forfettari superiori a quelli attuali. Ciò comporterebbe costi supplementari stimati tra i 6 e i 12 milioni di franchi. 2. L'aiuto sociale in forma di prestazioni in natura significa soprattutto alloggiamenti: a tal scopo andrebbero creati o affittati gli edifici necessari. I costi supplementari in tale ambito sono stimati a circa 25 milioni di franchi all'anno. 3. Le spese d'assistenza dovrebbero essere assunte al 100 per cento. Per tali spese attualmente ai Cantoni viene versato soltanto un importo forfettario. I costi supplementari in questo ambito ammonterebbero a circa 50 milioni di franchi all'anno. 4. Il passaggio da un sistema decentralizzato a uno centralizzato comporterebbe un aumento di personale per la Confederazione, con conseguenti costi supplementari di circa 3 milioni di franchi all'anno. 5. Ai richiedenti l'asilo che non possono essere allontanati verso uno Stato terzo sicuro ma ai quali può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato, in caso di accettazione dell'iniziativa non potrebbe più essere garantito l'asilo ma soltanto l'ammissione provvisoria. Attualmente, dopo 5 anni la competenza in materia di aiuto sociale ai rifugiati riconosciuti passa dalla Confederazione al Cantone. Tale trasferimento di competenze verrebbe soppresso, nel senso che la Confederazione resterebbe competente per un periodo indeterminato, con conseguenti costi supplementari. Potrebbero inoltre insorgere anche maggiori costi legati all'aiuto sociale, considerato che i rifugiati ammessi provvisoriamente avrebbero meno possibilità di accedere al mercato del lavoro a causa della loro precaria situazione dal profilo del diritto degli stranieri, e si integrerebbero più difficilmente. I costi supplementari sono qui stimati a 12 milioni di franchi all'anno. - Il sistema attuale subisce importanti modifiche. I cambiamenti devono avvenire rapidamente (la disposizione costituzionale entra in vigore il 24.02.2003). La trasposizione è praticamente impossibile. - L'attuazione dell'iniziativa rende necessari nuovi sistemi informatici. Per esperienza la realizzazione di simili progetti richiede tempo. Inoltre occorrerebbe chiarire innanzitutto quali sono le nuove necessità. Già soltanto il ricorso a sistemi EED (p. es. a fini statistici) potrebbe causare importanti ritardi.
4. Definizione dei fornitori di prestazioni per i costi della salute
Esigenza L'iniziativa prevede che i Cantoni definiscano i fornitori di prestazioni in materia di cure mediche e dentistiche, per tutti i richiedenti l'asilo. Attualmente ciò vale solo per i richiedenti l'asilo che dipendono dall'aiuto sociale, mentre quelli che non dipendono dall'aiuto sociale possono assicurarsi autonomamente.
Conseguenze In futuro i Cantoni dovranno assicurare tutti i richiedenti l'asilo.
Effetti L'assicurazione di tutti i richiedenti l'asilo comporterebbe importanti spese supplementari per i Cantoni. Il Canton Berna impiega ad esempio 5 persone che si occupano esclusivamente di amministrare l'assicurazione malattia delle persone dipendenti dall'aiuto sociale.
5. Prestazioni sociali minime e divieto di lavoro per richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento e persone ammesse provvisoriamente, che hanno violato l'obbligo di collaborare
Esigenza I richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di allontanamento e le persone ammesse provvisoriamente che hanno violato il loro obbligo di collaborare, fino allo loro partenza dalla Svizzera ricevono prestazioni sociali soltanto in forma di vitto e alloggio semplici, nonché cure mediche e dentistiche di pronto soccorso. Non gli è consentito praticare un'attività lucrativa.
Ciò significa: Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: come illustrato in precedenza, l'attuazione può avvenire mediante il trasferimento alla Confederazione delle competenze in materia di aiuto sociale. Divieto di lavorare: regolamentazione nella legge sull'asilo.
Conseguenze Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: cfr. quanto espresso in precedenza riguardo alle prestazioni sociali uniformi. L'assistenza limitata ha conseguenze negative (più spazio per la piccola criminalità, traffico e consumo di droga, persone che vagano senza costrutto, ecc.), che devono essere combattute con maggiori controlli e quindi con la necessità di un maggior impiego di forze di polizia e di sicurezza.
Divieto di lavoro: Delle attuali 2'700 persone ammesse provvisoriamente, il cui allontanamento non può essere eseguito, 1'000 esercitano un'attività lucrativa. Le statistiche non rilevano se l'impossibilità dell'allontanamento è da ricondurre a gravi violazioni dell'obbligo di collaborare. Ci basiamo tuttavia sui calcoli seguenti. Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa, in media due diventano indipendenti dall'aiuto sociale. Considerando costi annuali tra 12'500 e 15'000 franchi, ciò comporta costi supplementari pari a 25-30 milioni di franchi. I richiedenti l'asilo che lavorano al momento in cui è emanata la decisione di allontanamento, oggi possono continuare a farlo fino alla scadenza del termine di partenza. Non ottengono tuttavia un nuovo permesso di lavoro. Il divieto di lavoro previsto dall'iniziativa entrerebbe tuttavia in vigore già al momento della decisione di allontanamento, così che numerose persone si vedrebbero costrette a interrompere la loro attività lucrativa prima del momento previsto dalla regolamentazione attuale; tutto ciò è di nuovo fonte di costi supplementari, stimati a circa 8,6 milioni di franchi.
A ciò si aggiungono le spese supplementari per programmi occupazionali, che costano tra 10 e 20 franchi all'ora per persona. Costi pari a 10 franchi risultano per esperienza anche da progetti "a buon mercato" quali ad esempio i progetti di utilità pubblica (lavori nei boschi, riparazione di sentieri, ecc.).
Effetti
Riduzione al minimo delle prestazioni sociali: - Nessun risparmio rispetto alle prestazioni sociali accordate attualmente, poiché eventuali risparmi in materia di sostegno e di assistenza sarebbero vanificati da maggiori spese legate alla necessità di maggiori controlli da parte degli organi di polizia o di sicurezza. - L'incentivo a lasciare la Svizzera è minimo, poiché le prestazioni minime non rappresentano una sanzione e poiché è possibile ricercare guadagni attraverso la piccola criminalità. - Possibilità che le persone interessate entrino nel giro della criminalità o del lavoro nero.
Divieto di lavoro: - Costi supplementari nell'ordine di 33-38 milioni di franchi. - Possibilità che le persone interessate entrino nel giro della criminalità o del lavoro nero. - L'assistenza diventa più difficoltosa.