Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Perseguimento coerente della violenza ai danni del coniuge e del convivente Il Consiglio federale appoggia le proposte avanzate dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
Berna (ots)
19.02.2003. Il Consiglio federale ritiene che non si possa continuare a tollerare la violenza fisica e sessuale nei confronti del partner etero o omosessuale considerandola una questione di poco conto o una faccenda privata, ma che occorra perseguirla con determinazione. Il Consiglio federale appoggia pertanto le proposte elaborate dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, secondo cui in futuro i reati commessi nell'ambito domestico non saranno più perseguibili a querela di parte, ma d'ufficio.
La protezione della famiglia o della comunità di vita non deve portare a che in tali relazioni vi sia de facto uno spazio non retto dal diritto unicamente perché la vittima non depone querela a causa di scrupoli morali, rassegnazione, dipendenza o paura. È questo il parere del Consiglio federale, pubblicato martedì in risposta alle proposte presentate dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Le proposte di modifica del Codice penale prevedono il perseguimento d'ufficio anche per la coazione sessuale e la violenza carnale commesse all'interno del matrimonio, come pure per le lesioni corporali semplici, le vie di fatto e le minacce reiterate perpetrate dal coniuge o dal partner etero o omosessuale. La qualifica di reati perseguibili d'ufficio sottrae tali conflitti alla sfera privata, migliora la tutela delle vittime e permette di intervenire tempestivamente in caso di situazioni critiche.
Il Consiglio federale appoggia inoltre la proposta di sospendere provvisoriamente il procedimento su richiesta della vittima in caso di lesioni corporali semplici, di vie di fatto reiterate, di minaccia o coazione. Il provvedimento si giustifica qualora si tratti di uno sbandamento unico di un agente pentito oppure qualora l'agente e la vittima si siano accordati su una soluzione duratura del loro conflitto.
La decisione di proseguire il procedimento o di non luogo a procedere spetta tuttavia all'autorità competente e non alla vittima, onde evitare tentativi di intimidazione da parte dell'agente. Se infatti l'autorità competente appura che il consenso della vittima è stato estorto con la violenza, l'inganno o la minaccia, il procedimento non sarà sospeso. Se in caso di non luogo a procedere provvisorio la vittima revoca il proprio consenso entro sei mesi - per esempio perché l'agente persiste nel suo comportamento violento deludendo le aspettative - il procedimento viene immediatamente riaperto. In pratica, il termine per la revoca del consenso corrisponde a un periodo di prova di sei mesi durante il quale la vittima può giudicare da sé la buona condotta dell'agente.
Altre informazioni: André Riedo, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 03