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EJPD: Nuovi strumenti di assistenza giudiziaria nella lotta alla criminalità moderna Ratifica del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Messaggio

Berna (ots)

26.03.2003. La Svizzera si propone di rafforzare la
lotta internazionale alla criminalità moderna dotandosi di nuovi 
strumenti di assistenza giudiziaria. In quest'ottica il Consiglio 
federale ha approvato mercoledì il messaggio concernente la ratifica 
del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di 
assistenza giudiziaria in materia penale.
Il Secondo Protocollo addizionale completa la Convenzione europea 
del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, oramai poco 
adatta alla lotta contro la criminalità moderna. Il Protocollo 
addizionale, alla cui elaborazione ha preso parte attivamente anche 
la Svizzera, adegua gli strumenti di assistenza giudiziaria alle 
nuove condizioni politiche, sociali e tecnologiche con l'obiettivo 
di conformarli alle esigenze della prassi odierna.
Novità e aggiunte
Gran parte delle nuove e incisive disposizioni di assistenza 
giudiziaria si rifanno alla Convenzione europea del 2000 
sull'assistenza giudiziaria e alla Convenzione d'applicazione 
dell'accordo di Schengen del 1990, in particolare l'audizione 
mediante videoconferenza o conferenza telefonica, lo scambio 
spontaneo di informazioni in assenza di una domanda di assistenza 
giudiziaria, la restituzione dei proventi di reato, l'osservazione 
transfrontaliera, la consegna controllata, le operazioni 
d'infiltrazione e le squadre investigative comuni. In futuro poi le 
decisioni giudiziarie e gli atti procedurali potranno essere inviati 
al destinatario direttamente a mezzo posta, il che permetterà di 
sgravare le autorità di assistenza giudiziaria.
Il Secondo Protocollo addizionale integra inoltre la convenzione di 
base in vari punti senza modificarne la sostanza. In futuro ad 
esempio, l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa tanto alle 
autorità giudiziarie, quanto a quelle amministrative preposte al 
perseguimento di reati, purché la procedura preveda la possibilità 
di adire un tribunale penale. Le domande di assistenza giudiziaria 
potranno inoltre essere trasmesse direttamente all'autorità 
competente del Paese richiesto senza il passaggio, finora obbligato, 
dai relativi Ministeri di Giustizia.
Poche novità per la Svizzera
La Svizzera ha firmato il Secondo Protocollo addizionale il 15 
febbraio 2002. Con la ratifica di tale strumento, la Svizzera non si 
addentra in un terreno inesplorato, visto che numerose disposizioni 
sono contenute nei trattati bilaterali conclusi con i Paesi 
limitrofi o nella legge sull'assistenza giudiziaria. Il Consiglio 
federale rinuncia a formulare riserve poiché le disposizioni 
relative alle moderne tecniche investigative e procedurali 
(osservazione, consegna controllata, operazioni d'infiltrazione, 
indagini congiunte), non ancora disciplinate o solo abbozzate nel 
diritto svizzero, lasciano al legislatore il necessario spazio di 
manovra e, inoltre, ai fini dell'adozione e dell'esecuzione di tali 
misure farà stato esclusivamente il diritto svizzero.
Il Secondo Protocollo addizionale, attualmente firmato da 21 Stati e 
ratificato da due (stato: 31.01.03), entrerà in vigore con la 
ratifica da parte di un terzo Stato.
Le versioni francese e inglese della Convenzione n. 182 possono 
essere scaricate dal sito del Consiglio d'Europa 
(http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm).
Altre informazioni:
Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia, 
tel. 031 / 322 53 67

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