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EJPD: La legge sui disabili può entrare in vigore Il termine per il referendum è scaduto inutilizzato

Berna (ots)

04.04.2003. Il 13 dicembre 2002 il Parlamento
licenziò la legge sui disabili. Il 3 aprile 2003 è scaduto 
inutilizzato il termine per il referendum. Il Consiglio federale 
intende mettere in vigore la legge per il 1° gennaio 2004. La legge 
è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Parità di 
diritti per i disabili» sulla quale si voterà il 18 maggio 2003.
Progressi essenziali grazie alla legge sui disabili
Sotto numerosi punti di vista, questa legge permetterà ai circa 700 
000 disabili che vivono in Svizzera di integrarsi più facilmente 
nella società. Inoltre molti provvedimenti adottati per i disabili 
gioveranno anche ad altre cerchie della popolazione come per esempio 
alle persone con figli piccoli in carrozzina o alle persone di una 
certa età. La nuova legge adempie in larga misura gli obiettivi 
dell'iniziativa «Parità di diritti per i disabili», applicando però 
gli strumenti in maniera più differenziata ed equilibrata visto che 
considera anche gli interessi degni di protezione dei proprietari di 
immobili e dei fornitori di prestazioni. Pertanto il Parlamento e il 
Consiglio federale raccomandano a popolo e Cantoni di respingere 
l'iniziativa.
Miglioramento dei trasporti pubblici
La nuova legge assicura anche ai disabili la piena possibilità di 
fruire dei trasporti pubblici: obbliga infatti le imprese di 
trasporto pubblico a migliorare progressivamente i loro servizi, 
adeguando alle esigenze dei disabili gli impianti di comunicazione e 
di distribuzione dei biglietti entro dieci anni e gli edifici, gli 
impianti e i mezzi di trasporto entro venti anni al massimo. Grazie 
a programmi di attuazione la cui realizzazione inizierà subito, la 
Confederazione e i Cantoni verseranno aiuti finanziari allo scopo di 
accelerare tali adeguamenti. La Confederazione, da parte sua, 
stanzierà 300 milioni.
Accesso agevolato a costruzioni e impianti
Quando si tratta di una costruzione ex novo o di un rinnovo, 
l'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico deve tener 
conto delle esigenze dei disabili rispettivamente deve essere 
adattato a tali esigenze. Se il proprietario dell'immobile non 
rispetta tale obbligo, un disabile o un'organizzazione riconosciuta 
d'aiuto ai disabili può far imporre i relativi provvedimenti 
mediante ricorso o azione. Tale diritto d'accesso si applica anche 
agli immobili d'abitazione con più di otto unità abitative e agli 
edifici con più di 50 posti di lavoro. Su questo punto la legge va 
perfino oltre rispetto all'iniziativa. Le procedure sono gratuite. 
Prestazioni adeguate da parte delle collettività pubbliche La nuova 
legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a offrire le 
loro prestazioni in modo che anche i disabili ne possano fruire. Ne 
consegue che, per esempio, gli atti o le offerte in Internet devono 
essere disponibili in una forma accessibile agli ipovedenti. I 
Cantoni devono inoltre provvedere affinché la scuola tenga conto 
delle speciali esigenze dei fanciulli e adolescenti disabili. Come 
per il diritto d'accesso a costruzioni e impianti, anche in questo 
caso è data al disabile o a un'organizzazione riconosciuta d'aiuto 
ai disabili la possibilità di far valere tale diritto mediante 
ricorso o azione.
Tutelato il principio della proporzionalità
Sia il diritto d'accesso a costruzioni e impianti sia quello di 
poter usufruire delle prestazioni possono essere fatti valere 
soltanto nella misura in cui non ledono il principio della 
proporzionalità. In caso di conflitto occorre dunque procedere a una 
ponderazione degli interessi ed esaminare se il beneficio che ne 
trarrebbe il disabile è sproporzionato rispetto all'onere economico, 
agli interessi della protezione della natura e del paesaggio o alla 
sicurezza della circolazione o dell'esercizio. Contrariamente 
all'iniziativa, la legge non affida al solo giudice la valutazione 
della proporzionalità o della sopportabilità sotto il profilo 
economico: infatti sancisce che il proprietario dell'immobile, nel 
caso di rinnovo di una costruzione, è tenuto a effettuare 
adeguamenti soltanto per un ammontare corrispondente al 20 per cento 
dei costi di rinnovo o al 5 per cento del valore d'assicurazione 
dell'edificio.
Nessuna discriminazione da parte di privati
A differenza dell'iniziativa popolare «Parità di diritti per i 
disabili», la legge sui disabili non esige che anche i privati 
prendano misure speciali per adeguare le loro prestazioni alle 
esigenze dei disabili. Per contro è vietata qualsiasi forma di 
discriminazione nei confronti dei disabili da parte di privati come 
per esempio il rifiuto generale di fornire prestazioni ai disabili. 
In caso di discriminazione, il disabile o un'organizzazione 
riconosciuta d'aiuto ai disabili può esigere il versamento di 
un'indennità.
Ufficio per le pari opportunità dei disabili
La Confederazione istituirà un Ufficio per le pari opportunità dei 
disabili, che inizierà la sua attività al momento dell'entrata in 
vigore della legge. Tale Ufficio promuove in particolare 
l'informazione sulle esigenze dei disabili, avvia o sostiene 
programmi e campagne d'informazione, coordina le attività delle 
varie istituzioni pubbliche e private attive in questo ambito e 
analizza periodicamente l'efficacia delle misure prese.
Altri provvedimenti
La legge sui disabili abilita la Confederazione a eseguire o a 
sostenere programmi per l'integrazione dei disabili nella società. 
La Confederazione può anche promuovere progetti pilota, limitati nel 
tempo, per l'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, 
provvedimenti dei Cantoni a favore delle persone affette da disturbi 
del linguaggio, audiolese o ipovedenti nonché provvedimenti per 
rendere accessibili ad audiolesi e ipovedenti trasmissioni 
televisive. Inoltre la Confederazione, in quanto datore di lavoro, 
deve svolgere una politica del personale esemplare nei confronti dei 
disabili. E infine la nuova legge comporta un migliore adeguamento 
di alcune leggi alle necessità dei disabili (telecomunicazioni, 
diritto fiscale, statistica federale, formazione professionale, 
circolazione stradale).
Altre informazioni:
Luzius Mader, vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 
322 41 02

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