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Promuovere l'autodeterminazione Il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto peritale di revisione totale del diritto tutorio

Berna (ots)

26.06.2003. Il diritto tutorio necessita di un
radicale rinnovamento e va uniformato alla situazione e alla 
mentalità attuali, promuovendo in particolare l'autodeterminazione 
delle persone deboli e bisognose di assistenza. Mercoledì il 
Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di 
giustizia e polizia (DFGP) di inviare in consultazione 
l'avamprogetto di revisione del Codice civile e il relativo rapporto 
esplicativo, ambedue elaborati da una commissione peritale. La 
consultazione si concluderà il 15 gennaio 2004.
Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto 
tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione 
del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e 
diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale 
interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere 
l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza 
e propone pertanto di inserire nel Codice civile (CC) tre nuovi 
istituti giuridici: - mediante un mandato precauzionale, una persona 
capace di discernimento può incaricare una o più persone fisiche o 
giuridiche di tutelare i suoi interessi o di rappresentarla nelle 
relazioni giuridiche qualora dovesse divenire incapace di 
discernimento. - Il mandato relativo alle cure mediche incarica 
invece una persona fisica di acconsentire alle cure mediche che 
fosse necessario prestare al mandante divenuto incapace di 
discernimento. - Redigendo direttive anticipate, una persona capace 
di discernimento può infine designare le cure mediche cui accetta o 
rifiuta di sottoporsi qualora dovesse divenire incapace di 
discernimento.
Azione su misura in luogo di provvedimenti standard
Le attuali misure adottate dalle autorità non tengono debitamente 
conto del principio della proporzionalità. A tali misure si 
sostituirà l'istituto giuridico unico della curatela, la quale viene 
disposta quando un individuo non è più in grado di curare i propri 
interessi e l'assistenza di congiunti o di servizi pubblici o 
privati non può sopperire a tali deficienze. In luogo delle attuali 
misure standardizzate, in futuro le autorità saranno chiamate ad 
adottare provvedimenti su misura, affinché lo Stato fornisca 
unicamente l'aiuto realmente necessario nel caso concreto.
Quattro forme di curatela
L'avamprogetto distingue quattro forme di curatela le cui 
caratteristiche, pur ispirandosi alle misure vigenti, sono più 
rispondenti alle esigenze attuali. Le curatele d'accompagnamento e 
di rappresentanza sono una versione riveduta e corretta della 
curatela attuale. La curatela d'accompagnamento non limita 
l'esercizio dei diritti civili del curatelato. Nel caso della 
curatela di rappresentanza, l'interessato è obbligato dagli atti del 
curatore. L'autorità competente può inoltre limitare l'esercizio dei 
diritti civili del curatelato relativamente a singoli aspetti. La 
curatela di cooperazione viene istituita quando la protezione della 
persona bisognosa di aiuto richiede che taluni suoi atti siano 
subordinati al consenso di un curatore. La curatela generale, 
infine, è l'istituto che succede all'interdizione e priva per legge 
il curatelato dell'esercizio dei diritti civili. La curatela 
generale viene disposta in particolare nei confronti di persone 
affette da una perdurante incapacità di discernimento.
Privilegi a favore dei congiunti
L'avamprogetto rinuncia al prolungamento dell'autorità parentale 
(grazie al quale i genitori conservano l'autorità sul figlio 
maggiorenne interdetto), ma riconosce nel contempo determinati 
privilegi ai genitori che fungono da curatori (art. 408). Essi non 
sono in particolare tenuti a stilare un inventario, né a presentare 
rapporti e conti. Gli stessi privilegi sono inoltre concessi al 
coniuge (e in futuro anche al partner di una coppia in unione 
domestica registrata). A determinate condizioni, l'autorità può 
inoltre esimere da taluni obblighi il partner, il discendente, un 
fratello o una sorella che viene nominato curatore.
Innovazioni in materia di ricovero in un istituto
Occorre inoltre ampliare la protezione giuridica e colmare le lacune 
in materia di ricovero a scopo d'assistenza. L'avamprogetto limita 
ad esempio la competenza del medico a ordinare un ricovero e 
sancisce importanti regole procedurali. Un'altra novità è poi 
costituita dalla facoltà di far capo a una persona di fiducia e 
dall'obbligo dell'autorità di verificare periodicamente i 
presupposti del ricovero. L'autorità che ha disposto il ricovero 
deve indicare, nell'ordine relativo, se il ricovero sia disposto a 
scopo d'assistenza, al fine di curare un disturbo psichico o per 
accertamenti.
Rafforzare la solidarietà
Il nuovo diritto della protezione degli intende viene poi incontro 
alle esigenze dei congiunti di persone incapaci di discernimento, 
consentendo loro di prendere talune decisioni senza eccessive 
formalità. Ciò rafforza i legami di solidarietà che uniscono la 
famiglia ed evita che le autorità debbano sistematicamente istituire 
una curatela. Ai parenti stretti di un incapace di discernimento è 
riconosciuto il diritto di acconsentire a un trattamento medico in 
nome dell'interessato, a patto che questi non abbia costituito un 
mandato preventivo o redatto direttive anticipate sufficientemente 
chiare. L'avamprogetto concede inoltre al coniuge (e, in futuro, al 
partner in unione domestica registrata) di una persona incapace di 
discernimento il diritto di leggere la corrispondenza 
dell'interessato, di provvedere all'amministrazione ordinaria dei 
redditi e della sostanza e di compiere tutti gli atti giuridici 
usualmente necessari al mantenimento.
Tutelare in modo più efficace gli incapaci di discernimento
L'avamprogetto si prefigge inoltre di migliorare la protezione delle 
persone incapaci di discernimento ospiti di istituti, prescrivendo 
ad esempio l'obbligo di stipulare con tali persone un contratto 
d'assistenza scritto che faccia chiarezza sulle prestazioni che 
l'istituto è chiamato a fornire. Sono inoltre precisate le 
condizioni cui è subordinata un'eventuale limitazione della libertà 
di movimento di tali persone. I Cantoni sono infine tenuti a 
vigilare sugli istituti d'accoglienza e di cura che si prendono cura 
di persone incapaci di discernimento.
Procedura disciplinata in una legge a sé stante
Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione 
l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi 
all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale 
avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il 
Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per 
territorio e alla procedura.
Altre informazioni:
Ruth Reusser, vicedirettrice dell'Ufficio federale di giustizia e 
presidente della commissione peritale, tel. 031 322 41 49

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