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La procedura penale sarà unificata Entro la fine del 2004 il messaggio all'attenzione del Parlamento

Berna (ots)

02.07.2003. Mercoledì il Consiglio federale ha
incaricato il DFGP di rielaborare i disegni di legge volti a 
istituire una procedura penale svizzera e di redigere un messaggio 
all'attenzione del Parlamento entro la fine del 2004. In sede di 
consultazione, gli avamprogetti di Codice di procedura penale 
svizzero e di Legge federale sulla procedura penale minorile sono 
stati recepiti perlopiù in modo positivo.
L'obiettivo del nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP), 
destinato a soppiantare i 26 Codici di procedura cantonali e la 
Procedura penale federale, è quello di rendere più efficiente 
l'azione penale e di accrescere la certezza del diritto e 
l'uguaglianza giuridica. Durante la procedura di consultazione, 
svoltasi da giugno 2001 a febbraio 2002, si è affermata l'idea di un 
unico Codice di procedura penale svizzero. Nonostante esprimano 
critiche nei confronti di talune proposte, i 110 pareri pervenuti 
hanno giudicato l'avamprogetto una base adeguata per la 
continuazione dei lavori.
Modello del Procuratore pubblico: efficiente e conforme allo Stato 
di diritto
La maggioranza si è espressa in favore del modello del Procuratore 
pubblico, alla base dell'avamprogetto di CPP. Tale modello rinuncia 
alla figura del giudice istruttore e ha pertanto il pregio di 
affidare la conduzione della procedura preliminare al solo 
Procuratore pubblico, consentendo un notevole risparmio in termini 
di tempo e di personale. Benché il modello del Procuratore pubblico 
sia attualmente applicato in un numero esiguo di Cantoni, la 
maggioranza di essi (15 contro 11) si è espressa a suo favore. Anche 
per tale motivo, il Consiglio federale si attiene a questo modello 
di perseguimento penale moderno, efficiente e conforme allo Stato di 
diritto. La conseguente concentrazione di potere nelle mani del 
Procuratore pubblico sarà compensata dall'adozione di diverse 
misure, tra cui l'istituzione di un Tribunale delle misure 
coercitive e il potenziamento dei diritti della difesa.
Un'importante innovazione: l'avvocato della prima ora
Numerose innovazioni proposte nell'avamprogetto sono state accolte 
positivamente e saranno mantenute: - avvocato della prima ora: gli 
imputati arrestati provvisoriamente dalla polizia possono subito 
comunicare liberamente con i loro difensori, i quali possono inoltre 
presenziare agli interrogatori. In tal modo si risponde a 
un'esigenza espressa da vari comitati internazionali attivi nel 
campo dei diritti umani. - Procedura abbreviata: l'imputato nonché 
il Procuratore pubblico hanno la possibilità di concludere, entro 
certi limiti, accordi sulla colpevolezza e sulla pena. Grazie a 
questo strumento, una sorta di "plea bargaining", i tempi della 
procedura possono essere abbreviati. Saranno possibili anche 
procedure di conciliazione e di mediazione. - Su proposta della 
commissione peritale per la revisione della legge federale 
concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), le norme speciali 
applicabili alle vittime sono inserite nel nuovo Codice di procedura 
penale e rimpiazzano le disposizioni procedurali contenute nella 
LAV. - Il sistema delle impugnative è semplificato e contempla 
unicamente il ricorso, l'appello e la revisione; si rinuncia 
all'introduzione di un ricorso per cassazione.
Ridimensionare il Tribunale delle misure coercitive - snellire la 
legge
L'introduzione del Tribunale delle misure coercitive, indispensabile 
contraltare del Procuratore pubblico, è stata prevalentemente 
approvata. La maggioranza degli interpellati ha tuttavia ritenuto 
che la competenza di tale tribunale vada circoscritta all'ordine di 
carcerazione e all'adozione di altre misure coercitive. La 
competenza esclusiva a statuire in merito a ricorsi contro decisioni 
della polizia e del Procuratore pubblico spetta invece all'autorità 
di ricorso. La possibilità di prevedere un'autorità unica quale 
tribunale di prima istanza ha raccolto ampi consensi. Le sue 
competenze, giudicate nel contempo troppo estese e troppo ristrette, 
vanno tuttavia rivedute. Sarà semplificata inoltre la mole e la 
densità normativa dell'avamprogetto di CPP, comprendente più di 500 
articoli, che in occasione della rielaborazione sarà semplificato e 
snellito.
Procedura penale minorile quale legge a sé stante
È stata recepita positivamente anche la proposta di disciplinare la 
procedura penale minorile in una legge a sé stante, comprendente 
unicamente le norme che derogano al CPP. Anche il modello del 
magistrato dei minorenni è stato prevalentemente approvato. Onde 
tenere conto delle preoccupazioni espresse in sede di consultazione, 
i Cantoni devono nondimeno essere lasciati liberi di decidere se il 
magistrato dei minorenni, che conduce l'inchiesta, possa anche 
essere membro del Tribunale dei minorenni.
Altre informazioni:
Frank Schürmann, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 41 50

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