Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Fissata l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco
Berna (ots)
15.10.2003. Il Consiglio federale ha fissato l'aliquota di base della tassa sulle case da gioco al 20 per cento del prodotto lordo dei giochi per i più piccoli casinò turistici di montagna e al 30 per cento per gli altri casinò con concessione B. Quest'aliquota di base è applicabile ai periodi fiscali 2002 e 2003.
L'articolo 41 capoverso 4 della legge sulle case da gioco (LCG) conferisce al Consiglio federale la competenza di tenere conto delle condizioni quadro economiche durante i primi quattro anni d'esercizio e di fissare, di conseguenza, l'aliquota della tassa.
Sulla scorta di unanalisi complessiva, il Consiglio federale ha fissato per il biennio 2002 e 2003 la seguente aliquota di base della tassa sulle case da gioco: al 20 per cento del prodotto lordo dei giochi (PLG) per i più piccoli casinò turistici di montagna (Arosa, Davos, St. Moritz e Zermatt) e al 30 per cento del PLG per gli altri casinò con concessione B (Bad Ragaz, Courrendlin, Crans, Granges-Paccot, Interlaken, Locarno, Mendrisio, Meyrin, Sciaffusa e Zürichsee).
La decisione del Consiglio federale tiene segnatamente conto della situazione economica iniziale e delle condizioni generali d'esercizio delle case da gioco, meno favorevoli per i casinò con concessione B, in particolare i più piccoli casinò turistici di montagna, che per i grandi casinò con concessione A.
L'aliquota di base applicabile ai casinò con concessione A rimane immutata al 40 per cento del PLG.
Altre informazioni: Ivan Pellegrinelli, segreteria CFCG, tel. 031 323 14 78