Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Maggiore efficienza nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale Il Consiglio federale pone in consultazione la Convenzione delle Nazioni Unite
Berna (ots)
15.12.2003. Il Consiglio federale intende rafforzare la cooperazione internazionale aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ai due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Lunedì ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione i tre testi.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
Obblighi degli Stati Parte
Gli Stati Parte si impegnano a punire la partecipazione a unorganizzazione criminale e il riciclaggio di denaro e a considerare la punibilità della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri. Sono inoltre tenuti a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche e ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati.
Particolare attenzione alle donne e ai bambini
Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire tali atti, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione internazionale.
Maggiore protezione contro i passatori
Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede lobbligo di sanzionare il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti.
Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Resta insufficiente unicamente la norma penale vigente in materia di traffico di esseri umani, che è però stata riveduta per contemplare anche lo sfruttamento commerciale oltre a quello sessuale; il relativo avamprogetto è già stato posto in consultazione.
Altre informazioni: Anita Marfurt, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 324 93 28