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EJPD: Realizzazione delle misure di risparmio nel settore dell’asilo

Berna (ots)

24.03.2004 In data odierna il Consiglio federale ha
approvato l’adeguamento di tre ordinanze relative al settore 
dell’asilo e degli stranieri. L’adeguamento si è reso necessario per 
poter attuare, dal 1° aprile 2004, il cambiamento di sistema nel 
settore dell’asilo previsto dal programma di sgravio 2003.
Nel quadro del programma di sgravio 2003 il Consiglio federale aveva 
sottoposto al Parlamento un cambiamento di sistema nel settore 
dell’asilo e degli stranieri, cambiamento in virtù del quale i 
Cantoni non riceveranno più nessun rimborso da parte della 
Confederazione per l’aiuto sociale da essi fornito alle persone la 
cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è 
passata in giudicato. Tali persone devono lasciare la Svizzera 
autonomamente. Se disattendono l’obbligo di partenza sono 
considerate persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. In 
luogo e vece dell’importo forfetario ordinario per l’aiuto sociale, 
la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità unica per l’aiuto in 
situazioni di bisogno, copre i costi usuali per la partenza e versa 
un’indennità per ogni rinvio effettuato con successo.
Modifiche in base ai risultati della consultazione
• L’indennizzo per l’aiuto in situazioni di bisogno sarà versato al 
Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento. Il progetto 
inviato in consultazione prevedeva invece una ripartizione 
dell’indennizzo tra i Cantoni d’ubicazione dei centri di 
registrazione e i Cantoni con le principali agglomerazioni. • 
L’aiuto sociale ordinario sarà rimborsato ai Cantoni fino a dieci 
giorni dopo il passaggio in giudicato di una decisione di non 
entrata nel merito e d’allontanamento. Il progetto inviato in 
consultazione prevedeva un termine di sei giorni. • L’indennizzo per 
l’esecuzione viene versato ai Cantoni dopo l’esecuzione controllata 
del rinvio. Il versamento di tale indennizzo non è più limitato a 
nove mesi.
I seguenti punti del progetto inviato in consultazione sono stati 
mantenuti:
• L’importo dell’indennizzo per l’aiuto in situazioni di bisogno è 
di 600 franchi. Tale importo può essere adeguato previa valutazione 
nell’ambito del monitoraggio. • Durante un periodo di nove mesi, la 
Confederazione versa ai Cantoni l’importo forfetario ordinario per 
l’aiuto in situazioni di bisogno per le persone la cui decisione di 
non entrata nel merito e d’allontanamento è passata in giudicato 
prima dell’entrata in vigore della legge federale sul programma di 
sgravio 2003 (i cosiddetti „casi transitori“), a condizione però che 
sia stata approvata una domanda di sostegno all’esecuzione con 
assunzione dei costi. Il termine di nove mesi è già contemplato 
dalle disposizioni transitorie della legge.
Il cambiamento di sistema entra in vigore il 1° aprile 2004.
Altre informazioni:
Brigitte Hauser-Süess, Media & Comunicazione UFR, 031 325 93 50
Dominique Boillat, Media & Comunicazione UFR, 031 325 98 80

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