Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Miglioramento delle condizioni quadro per i casinò B
Berna (ots)
24.09.2004. Nel corso della sua seduta odierna, il Consiglio federale ha modificato, rispettivamente alleggerito, alcune delle restrizioni finora in vigore per i casinò B e che per contro non erano applicabili ai casinò con concessione A. A partire dal 1° novembre 2004 entrano in vigore per i casinò B dei nuovi limiti per le puntate e le vincite massime. Inoltre, viene introdotta unaliquota progressiva unitaria per la tassa sulle case da gioco. Conseguentemente ha avuto luogo una revisione dellOrdinanza sulle case da gioco e dellOrdinanza sul gioco dazzardo.
La legislazione sulle case da gioco è entrata in vigore il 1° aprile 2000. Susseguentemente diverse case da gioco hanno iniziato la loro attività. Lordinamento giuridico ora in vigore si è dimostrato valido. Nellambito dellattività di sorveglianza ha potuto però essere costatata linadeguatezza di alcune norme contenute nelle ordinanze. Dal punto di vista odierno, i casinò B sottostanno in parte a limitazioni che possono essere eliminate o alleggerite. Per mezzo di modifiche mirate, deve esser loro consentito di presentare unofferta di gioco attrattiva. La distinzione di base fra casinò A e casinò B non subisce per contro alcuna modifica.
Nel caso degli apparecchi automatici per i giochi dazzardo, la puntata massima di cinque franchi e la vincita massima di 5'000 franchi aumentano a 25 rispettivamente 25'000 franchi. Sono modificate anche le norme concernenti limposizione fiscale. Laliquota di base ammonta ora per tutti i casinò al 40% del prodotto lordo di gioco. Tale aliquota aumenta dello 0.5% a partire dal valore soglia applicabile nel caso concreto (20 milioni per i casinò A e 10 milioni per i casinò B) per ogni ulteriore milione del prodotto lordo dei giochi per entrambi i tipi di concessione (in precedenza, per i casinò B, aumentava dell1%). Ciò vale fino al raggiungimento dellaliquota massima dell80%. Con questa novità i differenti valori soglia vengono mantenuti viene praticamente parificata limposizione fiscale per i due tipi di casinò.
La Legge sulle case da gioco distingue fra concessioni A e B. le concessioni A vengono rilasciate ai veri e propri grand casinò. Le concessioni A si distinguono in particolare per il fatto che permettono di presentare unampia offerta di gioco e possibilità di puntata e vincita illimitate.
Per contro, nelle case da gioco a beneficio di una concessione B, lofferta di gioco come pure le possibilità di puntata, di vincita ed i montepremi dei jackpot sono limitati.
Indicazione: LOrdinanza sulle case da gioco e lOrdinanza sul gioco dazzardo sono disponibili allindirizzo Internet www.esbk.admin.ch.
Per ulteriori informazioni: Jean-Marie Jordan, direttore della Commissione federale delle case da gioco, Tel. 031 323 12 05