Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Impiego della coercizione di polizia: disciplinamento federale per i rinvii Il DFGP invia il progetto di legge in consultazione
Berna (ots)
24.11.2004. Limpiego della coercizione di polizia nel caso di rinvii di cittadini stranieri va disciplinato in modo chiaro e unitario. Mercoledì il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha inviato in consultazione fino alla fine di febbraio del 2005 lavamprogetto relativo a una legge federale sullimpiego della coercizione di polizia. I disciplinamenti proposti si applicheranno pure ai trasporti coatti di detenuti allinterno del nostro Paese su mandato delle autorità federali.
In seguito ad alcuni incidenti accaduti in occasione dei rinvii forzati, nel 2002, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha deciso demanare a titolo di misure durgenza delle raccomandazioni allattenzione degli organi desecuzione e ha chiesto al DFGP di preparare una normativa federale in materia. Il progetto di legge elaborato da un gruppo desperti vuole garantire che un eventuale impiego della coercizione di polizia sia proporzionato, ossia adeguato alle circostanze, e rispetti nella misura del possibile lintegrità delle persone interessate.
La salute non deve essere messa in pericolo
Lavamprogetto menziona i mezzi ausiliari e le armi ammessi o vietati. Sono ammessi mezzi ausiliari come manette, ceppi nonché lacci per immobilizzare. È invece vietato limpiego di caschi integrali, bavagli o altri mezzi che potrebbero ostruire le vie respiratorie. Sono pure vietate determinate tecniche per luso della forza fisica che possono nuocere gravemente alla salute delle persone coinvolte (ad. es. tecniche dimmobilizzazione che impediscono la respirazione). Luso di armi (manganelli e bastoni di difesa nonché dispositivi che producono elettrochoc) deve costituire soltanto un provvedimento di ultima risorsa.
Lavamprogetto disciplina inoltre lassistenza medica e limpiego di medicamenti. È vietato un uso improprio dei medicamenti in luogo e vece dei mezzi ausiliari della coercizione di polizia. Una persona di cui si presume che sia pericolosa per gli altri o per sé stessa o che trasporti oggetti pericolosi, può essere perquisita o sottoposta a un esame corporale effettuato da un medico. Conformemente allavamprogetto le autorità preposte allesecuzione possono attribuire compiti suscettibili di richiedere limpiego della coercizione di polizia soltanto a persone formate in modo specifico a tal fine.
Per altre informazioni: Vicedirettore Luzius Mader, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 02