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EJPD: Documentazione per la stampa: Informazioni supplementari sull’entrata in vigore della legge sui profili del DNA

Berna (ots)

Disciplina della procedura
La legge e la corrispettiva ordinanza esecutiva prevedono, per il 
lavoro segnaletico e di medicina legale con i profili del DNA, la 
seguente procedura: • le autorità di perseguimento penale - nella 
maggior parte dei casi quelle dei Cantoni, ma anche quelle della 
Confederazione - inviano il materiale di DNA ad uno dei laboratori 
riconosciuti per le analisi, affinché allestiscano un profilo del 
DNA; • il profilo del DNA è trasmesso all’Ufficio di coordinamento 
presso l’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo, che 
inserisce il profilo nella banca dati; • se risulta che il profilo 
già esiste, se ne dà comunicazione all’Ufficio federale di polizia a 
Berna (fedpol), dove per motivi di sicurezza, separatamente dai 
profili, vengono registrati i dati sulle persone o quelli sulle 
tracce cui appartiene il profilo; • fedpol trasmette all’autorità di 
perseguimento penale interessata la comunicazione del risultato 
positivo, unitamente ai dati concernenti le persone o le tracce.
Protezione dei dati attuata con coerenza
Sia la legge sui profili del DNA che l’ordinanza d’esecuzione 
racchiudono norme molto severe sulla protezione dei dati. Vi sono 
indicazioni esplicite sulla registrazione nel sistema, sulla durata 
di conservazione e sulla cancellazione, che disciplinano 
l’elaborazione dei dati nel sistema d’informazione. Fedpol è tenuto 
a cancellare d’ufficio un profilo, non appena l’autorità cantonale 
competente gli comunica che la persona implicata è stata scagionata 
o assolta, oppure è deceduta. La legge stabilisce inoltre che, in 
caso di sospensione condizionale della pena, un profilo deve essere 
cancellato cinque anni dopo la fine del periodo di prova. Al più 
tardi, trent’anni dopo la sua registrazione nel sistema 
d’informazione, il profilo va obbligatoriamente cancellato. Tuttavia 
per le persone che sono state condannate a una pena detentiva, il 
profilo è cancellato solo dopo venti anni dalla scarcerazione.
In caso di prelievo di uno striscio della mucosa orale nell’ambito 
delle indagini, la polizia deve comunicare alla persona implicata 
che verrà allestito un profilo del DNA, il quale sarà registrato 
nella banca dati. Inoltre, ognuno ha il diritto di chiedere a fedpol 
se a suo nome è stato registrato un profilo.
Richiesta grande professionalità da parte dei laboratori di analisi
I profili di DNA sono mezzi di prova processuali. Le disposizioni 
federali fissano pertanto presupposti di prestazione e di qualità 
assai elevati in merito ai laboratori di analisi. Infatti, solo i 
laboratori riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e 
polizia possono effettuare le analisi di DNA a scopo forense. La 
legge stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento. Possono 
richiedere il riconoscimento i laboratori finanziati da enti 
pubblici, in particolare gli istituti di medicina legale, ma anche 
laboratori privati.
L’analisi forense del DNA
Bisogna distinguere l’analisi forense del DNA, ossia l’analisi del 
DNA nell’ambito del perseguimento penale, dall’analisi del DNA a 
scopo medico, che in futuro sarà regolata dalla nuova legge federale 
sugli esami genetici sugli esseri umani, adottata dalle Camere 
federali l’8 ottobre 2004.
Per identificare l’autore di un reato nell’ambito del perseguimento 
penale è sufficiente l’analisi delle cosiddette sequenze non 
codificanti del DNA: il profilo di DNA è allestito a partire dalle 
stesse. Queste sequenze non codificanti, o „mute“, non contengono 
informazioni sui fattori ereditari e nemmeno sul colore degli occhi, 
dei capelli o della pelle. Per escludere ogni possibile abuso, la 
legge che entrerà in vigore limita imperativamente l’analisi forense 
del DNA alle sequenze non codificanti.
Il materiale di DNA di una persona può essere prelevato, nell’ambito 
del trattamento segnaletico sotto forma di striscio della mucosa 
orale - di regola il prelievo avviene contemporaneamente al rilievo 
delle impronte digitali – oppure può provenire da tracce di 
materiale biologico ritrovato sul luogo del reato (per esempio 
sull’arma oppure sull’auto utilizzata per la fuga).
Le cifre dimostrano in maniera impressionante l’utilità dell’analisi 
forense di DNA: dal suo avvio nel luglio 2000 a fine ottobre 2004 
nella banca dati sono stati registrati circa 6 400 risultati 
positivi (hits), fra tracce e persone.
Per altre informazioni:
Guido Balmer, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 324 13 91

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