Tous Actualités
Suivre
Abonner Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Maggiore uniformità dei sistemi d’informazione di polizia Il Consiglio federale intende creare un indice di polizia

Berna (ots)

04.03.2005. In futuro, le autorità che hanno il
diritto di accedere ai sistemi d’informazione di polizia della 
Svizzera, dovrebbero poter ottenere le informazioni più rapidamente 
e in modo più semplice. A questo scopo il Consiglio federale intende 
creare un cosiddetto indice di polizia. Si tratta di una sorta di 
repertorio che consente di accertare rapidamente se una determinata 
persona è registrata in uno dei sistemi di polizia.
Nel contempo il Consiglio federale intende raggruppare in un’unica 
legge le basi legali per le banche dati di polizia della 
Confederazione. L’avamprogetto di “legge federale sui sistemi 
d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)” è stato posto 
oggi in consultazione.
La LSIP raggruppa le basi legali attualmente in vigore per tre 
banche dati di polizia gestite a livello federale: il sistema 
d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), il 
sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle 
persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) e il 
sistema informatizzato di ricerca RIPOL (si veda la documentazione 
per la stampa).
Nessuna nuova banca dati
Ad eccezione dell’indice di polizia, la LSIP non istituisce nessuna 
nuova banca dati, bensì attualizza e rende più unitarie le basi 
legali vigenti. Per ogni sistema d’informazione, la legge determina 
lo scopo del trattamento dei dati e il tipo di dati, i principi che 
reggono il loro trattamento, le autorità che hanno accesso ai dati e 
il diritto dei privati di sapere se sono trattate informazioni al 
loro riguardo. I sistemi JANUS e IPAS saranno riuniti in una 
cosiddetta “rete di sistemi d’informazione di polizia giudiziaria”. 
Ciò consente di ridurre le spese di manutenzione, mantenendo le 
attuali categorie di dati.
Maggiore efficienza nelle indagini
L’indice nazionale di polizia è un nuovo sistema d’informazione. 
Esso permetterà di semplificare e snellire le indagini di polizia 
nonché di renderle più efficaci e di migliorare la cooperazione fra 
le autorità svizzere di polizia e con le autorità straniere nella 
lotta alla criminalità internazionale.
Se un’autorità di polizia intende ottenere delle informazioni su una 
persona, attualmente essa deve rivolgersi separatamente a tutte le 
autorità di polizia cantonali e federali. Il nuovo indice di polizia 
proposto le consentirà di accertare, mediante un’unica 
interrogazione centralizzata e automatizzata, quale autorità tratta 
dati su quale persona. In base all’avamprogetto di legge, l’indice 
raggruppa a questo scopo le informazioni provenienti dai sistemi 
della Confederazione e dei Cantoni.
I Cantoni hanno tuttavia la facoltà di decidere se intendono 
collegare all’indice i propri sistemi d’informazione di polizia. Di 
conseguenza l’estensione del progetto dipende anche dalla 
disponibilità dei Cantoni. La procedura di consultazione avviata 
oggi durerà fino al 15 giugno 2005 e fornirà delucidazioni in 
merito.
Altre informazioni:
Danièle Bersier, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 323 13 10
Documentazione per la stampa: Sistemi d’informazione di polizia 
della Confederazione
JANUS è il sistema d’informazione elettronico della Polizia 
giudiziaria federale (PGF). Esso contiene dati e informazioni su 
persone, ditte e organizzazioni raccolti nell’ambito di indagini 
preliminari, di indagini di polizia giudiziaria oppure da fonti 
accessibili al pubblico, per combattere la criminalità organizzata e 
attiva su scala internazionale. Il trattamento dei dati è 
disciplinato dalla legge federale sugli Uffici centrali di polizia 
giudiziaria della Confederazione (LUC) e dall’ordinanza sul sistema 
d’informazione della Polizia giudiziaria federale (ordinanza JANUS). 
Al sistema hanno accesso i servizi della Confederazione e dei 
Cantoni competenti per questo specifico settore della criminalità.
IPAS è il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato 
delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia. In 
IPAS sono registrate tutte le informazioni scambiate con Interpol 
nonché dati su casi pertinenti agli ambiti: - del servizio 
d’identificazione (fra l’altro i dati personali relativi alle 
impronte digitali e i profili del DNA); - della polizia 
amministrativa di competenza di fedpol. Inoltre fedpol gestisce il 
sistema IPAS per: - trattare i dati concernenti le pratiche di 
fedpol; - organizzare in modo razionale ed efficace i lavori; - 
svolgere il controllo delle pratiche e allestire statistiche.
Il sistema IPAS è retto dall’articolo 351octies CP e dall’ordinanza 
sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle 
persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (ordinanza 
IPAS). La cooperazione con Interpol è disciplinata anche in seno 
all’articolo 351terCP e all’ordinanza sull’Ufficio centrale 
nazionale Interpol Svizzera. Al sistema ha accesso unicamente 
l’Ufficio federale di polizia.
Le basi legali relative ai dati dei sistemi JANUS e IPAS sono 
contenute negli articoli 10-15 e nell’articolo 18 dell’avamprogetto 
di legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della 
Confederazione (LSIP).
RIPOL è il sistema informatizzato di ricerca di persone e oggetti, 
gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali, a 
sostegno di diversi compiti legali nell’ambito di ricerche. Esso 
serve: - alla ricerca di persone in vista di un loro arresto o della 
ricerca della loro dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o 
dell’esecuzione di una pena o di una misura; - alla ricerca di 
persone in vista di un loro internamento in caso di misure tutorie o 
di privazione della libertà a fini assistenziali; - alla ricerca 
della dimora delle persone scomparse; - al controllo delle misure 
d’allontanamento nei confronti di stranieri nonché delle altre 
misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero; - 
alla comunicazione dei divieti di far uso di licenze di condurre 
straniere; - alla ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a 
motore senza protezione assicurativa. L’Ufficio federale di polizia 
gestisce il sistema RIPOL in collaborazione con diverse autorità 
federali e cantonali, conformemente all’articolo 351bis del Codice 
penale (CP) e all’ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca 
(ordinanza RIPOL). A queste informazioni hanno accesso i 
summenzionati servizi della Confederazione e dei Cantoni che ne 
hanno bisogno per l’esecuzione dei loro compiti legali.
Le basi legali per RIPOL sono contenute nell’articolo 16 
dell’avamprogetto di LSIP.

Plus de actualités: Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Plus de actualités: Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)