Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Maggiore uniformità dei sistemi dinformazione di polizia Il Consiglio federale intende creare un indice di polizia
Berna (ots)
04.03.2005. In futuro, le autorità che hanno il diritto di accedere ai sistemi dinformazione di polizia della Svizzera, dovrebbero poter ottenere le informazioni più rapidamente e in modo più semplice. A questo scopo il Consiglio federale intende creare un cosiddetto indice di polizia. Si tratta di una sorta di repertorio che consente di accertare rapidamente se una determinata persona è registrata in uno dei sistemi di polizia.
Nel contempo il Consiglio federale intende raggruppare in ununica legge le basi legali per le banche dati di polizia della Confederazione. Lavamprogetto di legge federale sui sistemi dinformazione di polizia della Confederazione (LSIP) è stato posto oggi in consultazione.
La LSIP raggruppa le basi legali attualmente in vigore per tre banche dati di polizia gestite a livello federale: il sistema dinformazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS), il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dellUfficio federale di polizia (IPAS) e il sistema informatizzato di ricerca RIPOL (si veda la documentazione per la stampa).
Nessuna nuova banca dati
Ad eccezione dellindice di polizia, la LSIP non istituisce nessuna nuova banca dati, bensì attualizza e rende più unitarie le basi legali vigenti. Per ogni sistema dinformazione, la legge determina lo scopo del trattamento dei dati e il tipo di dati, i principi che reggono il loro trattamento, le autorità che hanno accesso ai dati e il diritto dei privati di sapere se sono trattate informazioni al loro riguardo. I sistemi JANUS e IPAS saranno riuniti in una cosiddetta rete di sistemi dinformazione di polizia giudiziaria. Ciò consente di ridurre le spese di manutenzione, mantenendo le attuali categorie di dati.
Maggiore efficienza nelle indagini
Lindice nazionale di polizia è un nuovo sistema dinformazione. Esso permetterà di semplificare e snellire le indagini di polizia nonché di renderle più efficaci e di migliorare la cooperazione fra le autorità svizzere di polizia e con le autorità straniere nella lotta alla criminalità internazionale.
Se unautorità di polizia intende ottenere delle informazioni su una persona, attualmente essa deve rivolgersi separatamente a tutte le autorità di polizia cantonali e federali. Il nuovo indice di polizia proposto le consentirà di accertare, mediante ununica interrogazione centralizzata e automatizzata, quale autorità tratta dati su quale persona. In base allavamprogetto di legge, lindice raggruppa a questo scopo le informazioni provenienti dai sistemi della Confederazione e dei Cantoni.
I Cantoni hanno tuttavia la facoltà di decidere se intendono collegare allindice i propri sistemi dinformazione di polizia. Di conseguenza lestensione del progetto dipende anche dalla disponibilità dei Cantoni. La procedura di consultazione avviata oggi durerà fino al 15 giugno 2005 e fornirà delucidazioni in merito.
Altre informazioni: Danièle Bersier, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 323 13 10
Documentazione per la stampa: Sistemi dinformazione di polizia della Confederazione
JANUS è il sistema dinformazione elettronico della Polizia giudiziaria federale (PGF). Esso contiene dati e informazioni su persone, ditte e organizzazioni raccolti nellambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria oppure da fonti accessibili al pubblico, per combattere la criminalità organizzata e attiva su scala internazionale. Il trattamento dei dati è disciplinato dalla legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) e dallordinanza sul sistema dinformazione della Polizia giudiziaria federale (ordinanza JANUS). Al sistema hanno accesso i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per questo specifico settore della criminalità.
IPAS è il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dellUfficio federale di polizia. In IPAS sono registrate tutte le informazioni scambiate con Interpol nonché dati su casi pertinenti agli ambiti: - del servizio didentificazione (fra laltro i dati personali relativi alle impronte digitali e i profili del DNA); - della polizia amministrativa di competenza di fedpol. Inoltre fedpol gestisce il sistema IPAS per: - trattare i dati concernenti le pratiche di fedpol; - organizzare in modo razionale ed efficace i lavori; - svolgere il controllo delle pratiche e allestire statistiche.
Il sistema IPAS è retto dallarticolo 351octies CP e dallordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dellUfficio federale di polizia (ordinanza IPAS). La cooperazione con Interpol è disciplinata anche in seno allarticolo 351terCP e allordinanza sullUfficio centrale nazionale Interpol Svizzera. Al sistema ha accesso unicamente lUfficio federale di polizia.
Le basi legali relative ai dati dei sistemi JANUS e IPAS sono contenute negli articoli 10-15 e nellarticolo 18 dellavamprogetto di legge federale sui sistemi dinformazione di polizia della Confederazione (LSIP).
RIPOL è il sistema informatizzato di ricerca di persone e oggetti, gestito congiuntamente dalle autorità federali e cantonali, a sostegno di diversi compiti legali nellambito di ricerche. Esso serve: - alla ricerca di persone in vista di un loro arresto o della ricerca della loro dimora nellambito di uninchiesta penale o dellesecuzione di una pena o di una misura; - alla ricerca di persone in vista di un loro internamento in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali; - alla ricerca della dimora delle persone scomparse; - al controllo delle misure dallontanamento nei confronti di stranieri nonché delle altre misure despulsione e dallontanamento dal territorio svizzero; - alla comunicazione dei divieti di far uso di licenze di condurre straniere; - alla ricerca della dimora dei conducenti dei veicoli a motore senza protezione assicurativa. LUfficio federale di polizia gestisce il sistema RIPOL in collaborazione con diverse autorità federali e cantonali, conformemente allarticolo 351bis del Codice penale (CP) e allordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (ordinanza RIPOL). A queste informazioni hanno accesso i summenzionati servizi della Confederazione e dei Cantoni che ne hanno bisogno per lesecuzione dei loro compiti legali.
Le basi legali per RIPOL sono contenute nellarticolo 16 dellavamprogetto di LSIP.