Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Il Consiglio federale intende rafforzare la lotta contro la tifoseria violenta - Inviato in consultazione un ulteriore pacchetto di misure
(ots)23.03.2005. In Svizzera sintende rafforzare la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Consiglio federale intende creare le basi legali necessarie in materia. Ha perciò inviato in consultazione un pertinente avamprogetto di legge volto a completare le misure della Confederazione già adottate o previste.
Lavamprogetto prevede complementi alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Con le nuove basi legali, il Consi-glio federale intende combattere il fenomeno della tifoseria violenta mediante provvedimenti di diritto amministrativo, migliorando le possibilità dintervento preventivo.
Nuove misure preventive
Lavamprogetto appena inviato in consultazione fa parte di due pacchetti legi-slativi nel settore della protezione dello Stato. Con il primo progetto, la cui pro-cedura di consultazione si è già conclusa, era stata proposta una base legale per una banca dati a livello nazionale sulla tifoseria violenta. Il messaggio concernente entrambi i progetti sarà sottoposto al Consiglio federale ancora nel corso di questanno. Le misure complementari assumono unimportanza fondamentale soprattutto in vista del campionato europeo di calcio del 2008 che si svolgerà in Svizzera e in Austria, al fine di allestire un piano di sicurezza unitario.
Aree interdette
Con la creazione di aree interdette si vieta alle persone interessate di soffer-marsi in una determinata zona (area) in prossimità del luogo in cui si svolge una manifestazione sportiva. Le singole aree interdette sono definite dai Can-toni. Linterdizione di accedere a unarea può essere pronunciata solo se è comprovato che la persona interessata ha partecipato ad atti violenti in occa-sione di manifestazioni sportive.
Divieto limitato di lasciare la Svizzera
Con il divieto limitato di lasciare la Svizzera sintende impedire che le persone che per motivi di sicurezza sono tenute lontane dagli stadi in Svizzera provo-chino disordini allestero. Nella prassi sono noti casi di tifosi che pur non ricor-rendo mai alla violenza nel proprio Paese, commettono regolarmente atti vio-lenti allestero. Il provvedimento può essere adottato dallUfficio federale di po-lizia mediante una decisione scritta.
Obbligo di presentarsi alla polizia
A differenza delle aree interdette e del divieto limitato di lasciare la Svizzera, con cui si emana un divieto, lobbligo di presentarsi alla polizia impone un de-terminato comportamento. La persona nei cui confronti è adottato il provvedi-mento è obbligata a presentarsi in determinati orari a un determinato posto di polizia, con la comminazione di una pena in caso dinadempienza. In questo modo sintende precluderle la possibilità di partecipare a disordini in occasione di una manifestazione sportiva. Lobbligo di presentarsi alla polizia è imposto a persone nei cui confronti misure meno severe si sono rivelate inutili.
Fermo preventivo di polizia
Il fermo preventivo di polizia costituisce lultima ratio nei confronti delle per-sone violente che si sono mostrate particolarmente renitenti. La misura è con-sentita soltanto se misure meno severe non sono state rispettate e vi sono in-dizi concreti che la persona interessata intenda nuovamente partecipare ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Il fermo preventivo è limita-to in modo da impedire alla persona interessata di partecipare ai disordini e dura al massimo 24 ore.
Le persone oggetto delle misure possono ricorrere ai normali rimedi giuridici cantonali o federali. Nel caso concreto possono essere verificate la legittimità e ladeguatezza di una misura.
Per ulteriori informazioni: Jürg Siegfried Bühler, Ufficio federale di polizia, tel. 031 322 45 71