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Introdotte nel diritto penale le fattispecie di crimine contro l’umanità e di crimine di guerra Il DFGP pone in consultazione le modifiche di legge

Berna (ots)

17.08.2005. È in corso una revisione del diritto
penale allo scopo di semplificare il perseguimento del genocidio, 
dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Mercoledì il 
Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale di 
giustizia e polizia (DFGP) a porre in consultazione le necessarie 
modifiche di legge. La consultazione si concluderà il 31 dicembre 
2005.
L'avamprogetto codifica i crimini contro l’umanità, tra cui figurano 
reati quali l'omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in 
schiavitù, la deportazione, l'imprigionamento, la tortura, i reati 
sessuali e l'apartheid, commessi nell’ambito di un esteso o 
sistematico attacco contro popolazioni civili. La legge svizzera 
contempla già questi reati, ma non conosce l'aggravante dell'attacco 
contro la popolazione civile, che quindi non risulta specificamente 
punibile.
Maggiore chiarezza grazie a una definizione precisa
L'attuale diritto penale svizzero punisce i crimini di guerra sulla 
base di un rinvio generico al diritto internazionale umanitario 
(Convenzioni di Ginevra e dell'Aia). Ora si intende punire tali 
violazioni del diritto internazionale umanitario sulla base di una 
disposizione di legge più chiara. In futuro, nel Codice penale 
saranno specificati crimini quali gli interventi bellici contro la 
popolazione civile o l'impiego di armi vietate.
Ridefinite le competenze
L'avamprogetto propone inoltre di ridefinire le competenze in 
materia di perseguimento penale. In linea di massima spetterà alla 
giustizia civile avviare le procedure contro i presunti autori di 
genocidio, di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra, 
mentre la giustizia militare perseguirà i reati commessi da o nei 
confronti di militari dell’esercito svizzero. In caso di 
coinvolgimento bellico della Svizzera, il diritto penale militare si 
applicherà sia ai militari, sia ai civili.
La fattispecie di genocidio è stata introdotta nel diritto svizzero 
già nel 2000. Ecco perché nell'ambito dei lavori correnti tale 
disposizione subirà soltanto modifiche di lieve entità.
Allineamento con lo Statuto di Roma
La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia è competente per 
giudicare e perseguire il genocidio, i crimini contro l’umanità e i 
crimini di guerra. Esercita le proprie funzioni soltanto qualora le 
autorità nazionali competenti non intendano o non siano in grado di 
perseguire tali reati commessi sul loro territorio nazionale o da un 
loro cittadino. La Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della 
CPI nel 2001, attuando le modifiche di legge immediatamente 
necessarie (cooperazione con la CPI). L'attuale revisione ha lo 
scopo di conformare completamente allo Statuto di Roma il diritto 
penale materiale.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Candrian, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 97 o
078 633 12 77

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