Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
La procedura dautorizzazione sarà agevolata Il Consiglio federale fissa al 1° di marzo 2006 la data dentrata in vigore della revisione dellordinanza concernente la legge sul credito al consumo
(ots)Berna, 24.11.2005. In futuro, i Cantoni potranno rilasciare lautorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti mediante una procedura agevolata. Il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° marzo 2006 una relativa revisione dellordinanza concernente la legge sul credito al consumo.
La nuova legge sul credito al consumo obbliga i Cantoni ad assoggettare la concessione e la mediazione di crediti allobbligo di ottenere unautorizzazione. Le condizioni di rilascio dellautorizzazione comprendono, tra le altre, anche lassicurazione di responsabilità civile professionale. Chi intende concedere o mediare crediti potrà, secondo lordinanza rivista, offrire anche altre garanzie quali le fideiussioni, le dichiarazioni di garanzia o lapertura di un conto bloccato.
Meno esami professionali
Lordinanza rivista opera inoltre una coerente distinzione tra creditori e intermediari di crediti al consumo. I creditori devono dimostrare di essere in possesso di una formazione specializzata e vantare unesperienza professionale specifica; gli intermediari di crediti al consumo devono, per contro, disporre soltanto dellesperienza professionale specifica. Di conseguenza, le autorità preposte la rilascio dellautorizzazione non dovranno più sottoporre a esami professionali i candidati che vogliono essere attivi come intermediari di crediti al consumo.
Per ulteriori informazioni: Felix Schöbi, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53 57