Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il 1° gennaio 2003
(ots)La parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entra in vigore il 1° gennaio 2003
Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2003 l'entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPGA. Al contempo ne ha emanato la relativa ordinanza ed ha adeguato al nuovo sistema numerose disposizioni esecutive delle singole assicurazioni sociali.
Con l'entrata in vigore della LPGA le singole leggi che compongono il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione avranno un riferimento comune. Unica tra le assicurazioni sociali disciplinate dal diritto federale, la previdenza professionale non rientra tuttavia nel campo d'applicazione della LPGA. La nuova legge di riferimento contiene norme di coordinamento ed uniforma le procedure dei diversi rami delle assicurazioni sociali. Approvata dal Parlamento il 6 ottobre del 2000, si deve ad un'iniziativa parlamentare presentata nel 1985 dall'allora consigliera agli Stati Josi Meier.
L'emanazione dell'ordinanza concernente la parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, anch'essa valida a partire dal 1° gennaio 2003, e l'adeguamento delle ordinanze vigenti alla nuova normativa garantiscono l'attuazione pressoché uniforme degli intenti principali sottesi alle disposizioni della LPGA. Gli organi esecutivi dell'AVS/AI/IPG, delle prestazioni complementari, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e degli assegni familiari nell'agricoltura valuteranno opposizioni, richieste di consultazione degli atti e richieste di condono di restituzioni secondo gli stessi criteri. A partire dall'entrata in vigore della LPGA comincia a decorrere un termine di 5 anni entro il quale i Cantoni dovranno istituire un tribunale cantonale delle assicurazioni quale unica istanza competente per il giudizio dei ricorsi nell'ambito delle assicurazioni sociali. I Cantoni che non dispongono ancora di un'organizzazione analoga dovranno centralizzare il potere giurisdizionale oggi esercitato da diverse autorità di ricorso semplificando le procedure di ricorso a più istanze.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 322 42 37 Regina Berger Hadorn, Stato maggiore Assicurazione Vecchiaia e superstiti, Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: - OPGA e relativo commento - Panoramica delle modifiche d'ordinanza