Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: le rendite sono state adeguate al rincaro
(ots)Il Consiglio federale ha deciso di concedere a partire dal 1° gennaio 2003 un'indennità di rincaro dell'1,2 per cento ai beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti affiliati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Le rendite dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verranno adeguate contemporaneamente a quelle dell'AVS. L'indennità è stato fissato sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
L'adeguamento concerne in genere tutte le rendite esistenti. Tuttavia le rendite versate per la prima volta dopo il 1° gennaio 2001, quindi dopo l'ultimo adeguamento, verranno riviste secondo una tabella di calcolo particolare.
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Informazioni: tel. 031 322 90 77 Seraina Rohner Settore Infortunio Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria
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