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EDI: Il Consiglio federale trasmette al Parlamento la legge sulla ricerca embrionale

(ots)

Dipartimento Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali e ha trasmesso al Parlamento il disegno rielaborato sulla base di tali risultati insieme al relativo messaggio. La legge sulla ricerca embrionale disciplina in modo completo, per la prima volta a livello nazionale, questo settore della ricerca.

La ricerca sulle cellule staminali umane suscita attese legittime. 
Vi sono buoni motivi per credere che in questo modo potranno essere 
sviluppate a lungo termine strategie terapeutiche contro malattie 
finora inguaribili o difficilmente curabili, come il morbo di 
Parkinson e il diabete. Le cellule staminali embrionali possono 
essere derivate da embrioni umani prodotti con il metodo della 
procreazione mediante fecondazione in vitro, come embrioni 
soprannumerari generatisi accidentalmente o creati appositamente per 
ottenere cellule staminali. In Svizzera, la produzione di embrioni a 
scopi di ricerca è già oggi vietata. La questione dell'utilizzazione 
di embrioni soprannumerari a fini di ricerca, finora non è invece 
ancora stata disciplinata in modo chiaro e completo.
Il 21 novembre 2001, per dare una risposta a tutte le questioni 
sorte in relazione alla ricerca sugli embrioni soprannumerari e le 
cellule staminali, il Consiglio federale decise di presentare una 
legge a sé stante e, quindi, di non attendere sino all'emanazione 
della prevista legge federale sulla ricerca sull'uomo. La legge 
sulla ricerca embrionale sarà tuttavia integrata in un secondo tempo 
nella legge sulla ricerca sull'uomo.
La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge 
sulla ricerca embrionale è durata dal 22 maggio al 30 agosto 2002. I 
destinatari interpellati sono stati 171, i pareri rientrati 
complessivamente 121. Due terzi dei partecipanti alla consultazione 
si sono in linea di massima espressi favorevolmente nei confronti 
dell'avamprogetto, un terzo invece l'ha respinto o ne ha richiesta 
una rielaborazione sostanziale. I favori provengono soprattutto 
dalla maggioranza dei Cantoni, dalle istituzioni impegnate nella 
ricerca e dalle associazioni centrali dell'economia, mentre i 
partiti, le chiese e le organizzazioni femminili hanno manifestato 
opinioni discordanti. Due terzi degli interpellati si sono pure 
pronunciati a favore del fatto che la legge non disciplina soltanto 
la derivazione di cellule staminali embrionali e la ricerca su 
cellule staminali embrionali, ma - così come proposto dal disegno - 
anche la ricerca sugli embrioni soprannumerari.
Il presente disegno di legge disciplina la derivazione di cellule 
staminali embrionali a partire da embrioni soprannumerari destinati 
alla ricerca, la ricerca su cellule staminali embrionali e la 
ricerca su embrioni soprannumerari. Scopo della legge è quello di 
evitare abusi nell'utilizzazione di embrioni soprannumerari umani e 
di cellule staminali embrionali umane nella ricerca, e di proteggere 
la dignità umana. L'impiego di embrioni soprannumerari e di cellule 
staminali a fini di ricerca è quindi consentito a severe condizioni 
di cui menzioniamo le più importanti: - Divieto dell'utilizzazione 
di embrioni soprannumerari e di cellule staminali embrionali: non è 
consentito derivare cellule staminali da embrioni prodotti a scopi 
di ricerca o utilizzare dette cellule staminali. È altresì vietato 
importare o esportare embrioni soprannumerari, o lasciare sviluppare 
oltre 14 giorni un embrione soprannumerario disponibile a fini di 
ricerca. - Gratuità: gli embrioni soprannumerari e le cellule 
staminali embrionali non possono essere alienati o acquistati dietro 
compenso. - Scopi consentiti: gli embrioni soprannumerari e le 
cellule staminali embrionali possono essere utilizzati solo a scopi 
di ricerca, ma non a fini commerciali. L'impiego di embrioni 
soprannumerari e di cellule staminali embrionali è quindi consentito 
unicamente nell'ambito di progetti di ricerca concreti. Fa eccezione 
la derivazione di cellule staminali embrionali che è consentita 
anche in vista di una ricerca futura, quando ne sussiste la 
necessità all'interno del Paese. - Consenso e informazioni: un 
embrione soprannumerario può essere utilizzato per scopi di ricerca 
solo se la coppia interessata ha dato il suo consenso dopo essere 
stata esaurientemente informata. - Indipendenza: il metodo di 
ricerca sugli embrioni soprannumerari o quello relativo alla 
derivazione di cellule staminali embrionali, da un lato, e il metodo 
di procreazione scelto dalla coppia interessata, dall'altro, devono 
essere indipendenti tra di loro. - Obbligo di autorizzazione e 
necessità dell'approvazione: la ricerca su embrioni soprannumerari o 
la derivazione di cellule staminali embrionali è consentita 
solamente previa autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità 
pubblica. La ricerca su cellule staminali embrionali prodotte 
precedentemente presuppone un preavviso favorevole della Commissione 
d'etica. - Principio della sussidiarietà: può essere compiuta una 
ricerca su embrioni soprannumerari o su cellule staminali embrionali 
solo se non è possibile ottenere in un altro modo conoscenze 
equivalenti. - Scopi di ricerca: la ricerca su embrioni 
soprannumerari o su cellule staminali embrionali presuppone che 
siano perseguiti determinati scopi di ricerca descritti nel disegno 
di legge; gli scopi di ricerca devono essere di livello molto 
elevato. - Qualità scientifica e sostenibilità etica: un progetto di 
ricerca su embrioni soprannumerari o su cellule staminali embrionali 
deve provare la propria pertinenza scientifica e nel contempo essere 
eticamente sostenibile. - Risultati della ricerca: dopo la 
conclusione o l'interruzione di un progetto di ricerca su embrioni 
soprannumerari o su cellule staminali embrionali, deve essere reso 
accessibile al pubblico un sunto dei risultati di tale ricerca. - 
Importazione di cellule staminali embrionali: le cellule staminali 
possono essere importate solo a determinate condizioni. In 
particolare esse non possono essere ottenute da un embrione 
concepito a scopi di ricerca, ossia devono essere derivate da un 
embrione soprannumerario. Anche la coppia interessata deve dare il 
suo consenso all'utilizzazione dell'embrione per scopi di ricerca e 
per questo non può ricevere alcun compenso.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per informazioni rivolgersi a:
Dr. Verena Schwander, Ufficio federale della sanità pubblica, 
Divisione diritto, tel. 031 322 95 05
Dr. Gérard Escher, Gruppo per la scienza e la ricerca, tel. 031 322 
96 90
Il disegno della legge sulla ricerca embrionale, il relativo 
messaggio e il rapporto sui risultati della procedura di 
consultazione sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.bag.admin.ch/i/index.htm

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