Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: Blocco delle autorizzazioni rilasciate ai medici: numeri massimi adeguati su richiesta dei Cantoni
(ots)Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Su richiesta di alcuni Cantoni esso ha adeguato i numeri massimi di fornitori di prestazioni fissati nell'allegato dell'ordinanza.
Il 3 luglio 2002 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sulla base dei dati disponibili esso aveva fissato nell'allegato dell'ordinanza i numeri massimi di fornitori di prestazioni ammessi per Cantone. Queste cifre corrispondevano alla situazione effettiva in quel momento. In seguito all'inattesa evoluzione del numero di richieste di autorizzazione ad aprire uno studio medico o a svolgere un'attività professionale e su richiesta di alcuni Cantoni, il Consiglio federale ha messo in vigore l'ordinanza con effetto immediato. Ai Cantoni è stata tuttavia data la possibilità di adeguare successivamente i numeri massimi fissati.
I Cantoni di Basilea-Città, Berna, Friburgo, Giura, Ginevra, Neuchâtel, Soletta, Ticino, Vaud e Vallese si sono avvalsi di questa possibilità e, con la collaborazione delle associazioni professionali interessate, hanno aggiornato i numeri massimi cantonali. Questi ultimi verranno ripresi nella nuova versione degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione
Informazioni: Tel. 031 322 90 04 Fritz Britt, vicedirettore Capo Ambito Malattia e infortunio Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegato: modifica d'ordinanza, compresi allegati 1 e 2
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