Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: Dal febbraio 2003 verranno versati sussidi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Berna (ots)
Il 1° febbraio 2003, se non verrà lanciato un referendum entro i termini previsti, entrerà in vigore la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Allo stesso tempo entreranno in vigore anche la relativa decisione di finanziamento e l'ordinanza d'esecuzione.
Il programma d'incentivazione, limitato a 8 anni, è volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, di modo che i genitori possano conciliare meglio l'attività lavorativa o la formazione con i compiti familiari. Per i primi 4 anni il Parlamento ha stanziato a questo scopo un credito d'impegno di 200 milioni di franchi. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) avrà il compito di decidere sulla concessione degli aiuti finanziari dopo aver ascoltato i Cantoni. Gli aiuti possono essere percepiti da: ( centri diurni per l'accoglienza di bambini (p. es. asili nido); ( strutture di custodia complementari alla scuola (p. es. doposcuola, scuole ad orario continuato, mense); ( strutture per il coordinamento della custodia nelle famiglie diurne (p. es. associazioni di famiglie diurne).
Vengono sostenute finanziariamente solo nuove offerte di custodia. Le istituzioni che esistevano già prima dell'entrata in vigore della legge ricevono aiuti finanziari solo se aumenteranno considerevolmente la loro offerta; i posti già esistenti non vengono sovvenzionati.
Funzionamento del programma d'incentivazione
L'ordinanza disciplina le condizioni minime, l'ammontare e la durata degli aiuti finanziari per i diversi tipi di offerta e fissa la procedura.
( I centri diurni per l'accoglienza di bambini devono offrire almeno 10 posti e rimanere aperti per almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno. Gli aiuti finanziari vengono versati sotto forma di contributi forfetari per un periodo di 2 anni. Il contributo forfetario è calcolato in base alle ore ed ai giorni di apertura dell'istituzione: quello massimo, pari a 5000 franchi per posto e per anno, è concesso per un'offerta a tempo pieno.
( Le strutture di custodia complementari alla scuola devono mettere a disposizione almeno 10 posti e rimanere aperte per almeno 4 giorni alla settimana e per 36 settimane scolastiche all'anno. Esse devono offrire per ogni giorno di apertura almeno un'unità di custodia che deve durare come minimo 1 ora al mattino prima dell'inizio della scuola, 2 ore (compreso il vitto) sul mezzogiorno oppure 2 ore al pomeriggio (almeno 4 ore nei pomeriggi liberi). Gli aiuti finanziari vengono concessi solo per posti di custodia nuovi e versati per un periodo di 3 anni sotto forma di contributi forfetari. Il contributo forfetario è calcolato in base al numero di giorni e di ore di apertura dell'istituzione: quello massimo, pari a 3000 franchi per posto e per anno, è concesso per un'offerta a tempo pieno.
( Per il coordinamento della custodia nelle famiglie diurne potrà essere rimborsato per un periodo di 3 anni un terzo delle spese di formazione e perfezionamento dei genitori diurni e dei coordinatori. Verrà inoltre rimborsato un terzo dei costi di progetti volti a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia (come p. es. la creazione di reti o lo sviluppo delle organizzazioni).
Richieste di aiuti finanziari
Tutte le richieste vanno inoltrate direttamente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Esse devono descrivere il progetto con precisione e sono da inoltrare al più tardi 12 settimane prima dell'inizio dell'attività, dell'aumento dell'offerta o dell'inizio del progetto. Per le attività che inizieranno tra il 1° febbraio e il 23 maggio 2003 è previsto un periodo transitorio. Le relative richieste possono essere inoltrate fino al 28 febbraio 2003. Per ogni richiesta di sussidi l'ufficio federale chiederà una presa di posizione al Cantone competente. Quest'ultimo dovrà esaminare il progetto ed esprimersi riguardo al fabbisogno, alla qualità, al finanziamento ed ai permessi necessari. In seguito l'ufficio federale emanerà una decisione in merito al diritto ai sussidi. Essa può essere impugnata inoltrando ricorso presso il Dipartimento federale dell'interno.
Ulteriori informazioni e i moduli di richiesta (a partire da gennaio 2003) possono essere consultati sul sito Internet: www. ufas.admin.ch.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO Servizio Stampa e informazione
Informazioni: 031 323 58 79 Barbara Regazzoni Centrale per le questioni familiari Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: legge federale, decreto federale e ordinanza