Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: Assicurazione malattie: il Consiglio federale decide un pacchetto di riforme che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004
Berna (ots)
Conclusa la consultazione nell'ambito dell'assicurazione malattie, il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di riforme a livello di ordinanza. L'obiettivo è potenziare ulteriormente la solidarietà tra gli assicurati, adeguare parzialmente la loro partecipazione ai costi all'evoluzione dei costi assicurativi ed obbligare le casse malati ad aumentare la trasparenza, rendendo accessibili al pubblico una quantità maggiore di dati aziendali. La modifica d'ordinanza prevede anche misure contro gli abusi nel settore dei laboratori ed un'armonizzazione dei tassi di riserva. A favore degli assicurati che hanno scelto "forme particolari d'assicurazione" sono state stabilite con effetto a partire dal 1° ottobre 2003 chiare regole inerenti al cambiamento d'assicurazione. Il resto delle modifiche d'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Durante la consultazione, la maggior parte del pacchetto di riforme non è stata essenzialmente contestata. Questo vale in particolare per le disposizioni sulla lotta agli abusi nel settore dei laboratori, sul tasso di riserva unitario, sulla promozione della trasparenza e sulla semplificazione dei termini di disdetta. Le reazioni ai cambiamenti proposti riguardo alle partecipazioni ai costi (sia quelle ordinarie che quella opzionale) sono invece state contrastanti:
Partecipazioni ai costi ordinarie (franchigia di base e aliquota percentuale) Solo una (forte) minoranza ha sostenuto l'aumento delle partecipazioni ai costi ordinarie: la maggioranza era contraria soprattutto per motivi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale resta dell'avviso che la franchigia di base vada aumentata da 230 a 300 fr., poiché i pazienti devono essere maggiormente incentivati a comportarsi in modo attento ai costi. Nei casi di poca entità l'incentivo principale è infatti dato dalla franchigia. L'aumento tiene inoltre conto dell'evoluzione dei costi dall'ultimo adeguamento della franchigia. Tuttavia, considerata la forte resistenza incontrata durante la consultazione, il Consiglio federale ha deciso quale soluzione di compromesso di aumentare l'importo massimo dell'aliquota percentuale a 700 invece di 800 fr., il che non implica una rinuncia all'incentivo auspicato. Il parziale aumento dell'importo massimo dell'aliquota percentuale è giustificato, poiché quest'ultimo non è più stato adeguato da oltre dodici anni.
Partecipazione ai costi opzionale (riduzioni dei premi per le franchigie opzionali) Le nuove riduzioni massime dei premi sono state respinte dai più, perché si teme che i modelli con franchigie opzionali diventino meno interessanti. Il Consiglio federale ha ciononostante deciso l'entrata in vigore delle nuove riduzioni massime dei premi, poiché vuole evitare che a causa di tassi di riduzione troppo elevati le mancate entrate degli assicuratori superino la diminuzione delle uscite dovuta alla scelta degli assicurati di partecipare in maggior misura ai costi. In caso contrario questa differenza dovrà essere compensata attraverso un aumento generale del livello dei premi. Questo effetto perverso va ridotto al minimo mediante un adeguamento attuariale, senza eliminare l'incentivo ad un comportamento attento ai costi. Riducendo il tetto massimo delle riduzioni in franchi viene anche aumentato in modo mirato il contributo di solidarietà degli assicurati con una franchigia elevata a favore di quelli con la franchigia di base.
Inoltre la limitazione delle riduzioni dei premi compensa parzialmente l'aumento delle partecipazioni ai costi. Con l'aumento delle partecipazioni una parte dei costi viene riversata sui beneficiari di prestazioni, cioè i malati. La ridefinizione della riduzione massima dei premi rappresenta invece un contributo di solidarietà delle persone sane. È infatti provato che queste sono più propense a scegliere modelli assicurativi alternativi.
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Informazioni: tel. 031 324 07 37 Daniel Wiedmer Vigilanza assicurazione malattie, caposettore Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: - panoramica del pacchetto di riforme - modifica d'ordinanza
Panoramica del pacchetto di riforme
Misure sul fronte delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati Una parte del pacchetto riguarda le partecipazioni ai costi da parte degli assicurati nell'assicurazione malattie obbligatoria. Queste sono composte da un contributo annuo fisso (franchigia; solo per adulti) e dal 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale stabilisce l'importo della franchigia obbligatoria e l'importo massimo annuo dell'aliquota percentuale. Gli assicurati sono liberi di scegliere una franchigia più alta, ottenendo in cambio una riduzione del premio.
Solidarietà nel sistema delle riduzioni per franchigie più elevate. Si può affermare che gli assicurati con una franchigia opzionale più elevata cagionano meno spese degli altri. Bisogna però evitare che, a causa di tassi di riduzione troppo elevati, le mancate entrate degli assicuratori superino la diminuzione delle uscite dovute alla scelta degli assicurati di partecipare in maggior misura ai costi. Poiché questo ha un effetto perverso sul livello generale dei premi, i tassi di riduzione sul premio di base verranno adeguati su basi attuariali. L'incentivo ad un comportamento attento ai costi viene mantenuto. Allo stesso tempo viene abbassato il limite massimo delle riduzioni in franchi (fino ad un massimo dell'80% del rischio supplementare in franchi assunto con la franchigia opzionale, invece dell'attuale 100%). Si parte infatti dal presupposto che le franchigie più elevate vengano scelte soprattutto da persone a basso rischio di malattia. Queste verseranno (come finora) un contributo di solidarietà per il finanziamento dei costi degli altri assicurati. Con l'abbassamento del tetto massimo delle riduzioni in franchi questo contributo viene ora aumentato.
franchigia opzionale Riduzione massima attuale Riduzione massima a partire dall'1.1.2004 figli 150.- 15%, ma non più di 150 fr./anno 21%, ma non più di 120 fr./anno
300.- 30%, ma non più di 300 fr./anno 37%, ma non più di 240 fr./anno
375.- 40%, ma non più di 375 fr./anno 43%, ma non più di 300 fr./anno adulti (franchigia di base attuale: 230.- fr., dal 2004: 300.-) 400.- 8%, ma non più di 170 fr./anno 3%, ma non più di 80 fr./anno
600.- 15%, ma non più di 370 fr./anno 9%, ma non più di 240 fr./anno
1200.- 30%, ma non più di 970 fr./anno 24%, ma non più di 720 fr./anno
1500.- 40%, ma non più di 1270 fr./anno 30%, ma non più di 960 fr./anno Secondo un modello di calcolo la nuova regolamentazione dovrebbe sgravare i premi di circa 2 punti percentuali.
Franchigia e aliquota percentuale: adeguamento all'evoluzione dei costi Sulla base dell'evoluzione dei costi rilevata al 1° gennaio 1998, il Consiglio federale ha aumentato la franchigia obbligatoria da 150 a 230 franchi. In seguito all'evoluzione dei costi registrata da allora, essa verrà aumentata a 300 fr. a partire dal 1° gennaio 2004, mentre l'importo massimo annuale dell'aliquota percentuale salirà da 600 a 700 fr. Per i figli si continuerà a pagare la metà di questa somma: il nuovo importo sarà quindi di 350 franchi. Questi provvedimenti dovrebbero sgravare i premi di circa 1.2 punti percentuali.
Regole più severe nell'ambito dei laboratori La modifica d'ordinanza contribuisce a combattere gli abusi constatati negli ultimi tempi nel settore dei laboratori comuni. I medici con uno studio proprio, facendo eseguire da terzi le analisi da loro fatturate (invece di svolgerle nel proprio laboratorio), possono aggirare le disposizioni sull'obbligo di far usufruire gli assicurati di eventuali riduzioni concesse da terzi. Nell'ordinanza viene pertanto disciplinata in modo più dettagliato la definizione di laboratorio del gabinetto medico e sono precisate le disposizioni sulla fatturazione nel settore delle analisi.
Più trasparenza a vantaggio degli assicurati Gli assicuratori saranno tenuti a mettere a disposizione di tutte le persone interessate una documentazione contenente il rapporto di gestione dell'esercizio trascorso, i dati principali per ramo assicurativo e altri dati numerici quali ad esempio gli importi dei premi, le riserve o i costi amministrativi. Al fine di poter paragonare meglio i premi, l'UFAS ha già stabilito con effetto a partire dal 1° gennaio 2004 le regioni di premi cantonali, che sono vincolanti e uguali per tutti gli assicuratori.
Armonizzare le riserve minime per aumentare la concorrenza Le riserve minime prescritte verranno adeguate al livello attualmente valido per gli assicuratori più grandi (tra il 15 e il 20% dei premi dovuti) al fine di migliorare la concorrenza tra gli assicuratori. Il finanziamento di riserve minime che vanno dal 24 al 182% svantaggia i piccoli e medi assicuratori. Per questi ultimi l'armonizzazione delle riserve comporterà tuttavia la stipula di un contratto di riassicurazione.
Cambiamento di assicuratore: miglioramenti per gli assicurati Nei casi in cui nel corso dell'anno civile gli assicuratori dovessero adeguare i premi, la modifica d'ordinanza prevede chiare regole a vantaggio degli assicurati che hanno scelto "forme particolari d'assicurazione" (HMO, rete sanitaria, franchigie opzionali, assicurazione con bonus). Questi assicurati potranno in tal modo cambiare forma di assicurazione o assicuratore anche durante l'anno senza complicazioni. Questo disciplinamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2003 e sarà quindi applicabile già a partire dall'autunno prossimo, qualora in seguito all'annuncio dei nuovi premi gli assicurati volessero optare per un cambiamento.