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Revisione delle ordinanze in materia di agenti terapeutici L'ordinanza sui medicamenti a uso veterinario colma una lacuna

(ots)

Il Consiglio federale ha adottato il secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici, che comprende una nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario e alcune modifiche e complementi delle ordinanze vigenti relative alla legge sugli agenti terapeutici. È stata disciplinata in modo nuovo l'importazione di medicamenti nel singolo caso. L'ordinanza è finalizzata ad una maggiore protezione dell'uomo e degli animali, ad esempio consentendo unicamente l'impiego di medicamenti efficaci e di alta qualità. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° settembre 2004, anche se per alcune di esse sono previsti termini transitori. La nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario assume particolare importanza in quanto, grazie ad essa, è colmata una lacuna nel diritto vigente.

In generale si può affermare che le ordinanze del Consiglio federale 
relative alla legge sugli agenti terapeutici, entrate in vigore nel 
2002, hanno dato buona prova. Su singole questioni invece alcune 
modifiche si sono rivelate indispensabili. È stata ad esempio 
liberalizzata l'importazione diretta di medicinali da parte di 
medici e farmacisti, allo scopo di conformarsi alle esigenze della 
prassi. Ciò significa che in futuro i medici e i farmacisti potranno 
in singoli casi importare senza licenza medicamenti da Paesi 
provvisti di un sistema d'autorizzazione paragonabile, se in 
Svizzera non vi sono medicamenti alternativi impiegabili. Inoltre, 
il Consiglio federale ha reso possibile la dispensazione di 
medicamenti da parte di persone con diploma federale in medicina 
complementare. In particolare ha disciplinato la dispensazione nelle 
drogherie di prodotti che non soggiacciono all'obbligo di 
prescrizione e di vendita in farmacia. Questa normativa d'eccezione 
mira alla necessaria salvaguardia dell'approvvigionamento di 
medicinali della popolazione in zone isolate e va unicamente 
incontro agli usi odierni dei Cantoni interessati.
La nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario contribuisce ad 
aumentare la fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari di 
origine animale. La somministrazione di medicamenti a uso 
veterinario ad animali da reddito è ora disciplinata in modo chiaro. 
Il rispetto di queste nuove norme, che implica un maggiore onere 
finanziario per l'agricoltura, sono già pratica corrente in molte 
aziende moderne.
La legge sugli agenti terapeutici sancisce che i medicamenti a uso 
veterinario possono essere somministrati ad animali da reddito 
soltanto se il veterinario conosce lo stato di salute dell'animale o 
degli animali. La nuova ordinanza prevede eccezioni se il 
veterinario si occupa regolarmente della cura e della sorveglianza 
dell'effettivo degli animali e se è stata stipulata una convenzione 
con i detentori degli animali. In questi casi la convenzione sulla 
sorveglianza permette di prescrivere e dispensare medicamenti a uso 
veterinario anche per la scorta. La somministrazione di medicamenti 
mischiati con il foraggio a mezzo di impianti tecnici presuppone 
l'adempimento di severi requisiti d'igiene. Per questa ragione si 
esige ora che un veterinario segua il detentore di animali e assuma 
una parte di responsabilità.
Un'altra novità consiste nell'obbligo di tutte le persone coinvolte 
di registrare le forniture di medicamenti ad uso veterinario. Questo 
permette di risalire alla persona che ha eseguito la fornitura, al 
tipo di medicamento fornito e al destinatario. Un strumento di 
controllo che contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare.
Infine, la nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario rende 
possibile un'esecuzione unitaria cantonale. Finora, i controlli 
delle aziende sono stati gestiti in maniera differente a dipendenza 
del Cantone. Il Consiglio federale ha pertanto deciso che i 
veterinari cantonali sono competenti solo per controlli relativi al 
diritto sugli agenti terapeutici che include aspetti legati alla 
salute dell'animale, in modo da evitare che i detentori di animali 
siamo importunati da controlli effettuati da diversi servizi 
competenti in singoli settori. Il Consiglio federale presuppone 
inoltre che, a medio termine, alcuni Cantoni eseguiranno tali 
controlli congiuntamente. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di 
aumentare l'efficienza, di abbassare i costi e di armonizzare 
l'esecuzione.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per ulteriori informazioni:
Bettina Schulte, Capodivisione biomedicina UFSP, tel 031 322 95 05

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