Eidg. Departement des Innern (EDI)
Revisione delle ordinanze in materia di agenti terapeutici L'ordinanza sui medicamenti a uso veterinario colma una lacuna
(ots)Il Consiglio federale ha adottato il secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici, che comprende una nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario e alcune modifiche e complementi delle ordinanze vigenti relative alla legge sugli agenti terapeutici. È stata disciplinata in modo nuovo l'importazione di medicamenti nel singolo caso. L'ordinanza è finalizzata ad una maggiore protezione dell'uomo e degli animali, ad esempio consentendo unicamente l'impiego di medicamenti efficaci e di alta qualità. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° settembre 2004, anche se per alcune di esse sono previsti termini transitori. La nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario assume particolare importanza in quanto, grazie ad essa, è colmata una lacuna nel diritto vigente.
In generale si può affermare che le ordinanze del Consiglio federale relative alla legge sugli agenti terapeutici, entrate in vigore nel 2002, hanno dato buona prova. Su singole questioni invece alcune modifiche si sono rivelate indispensabili. È stata ad esempio liberalizzata l'importazione diretta di medicinali da parte di medici e farmacisti, allo scopo di conformarsi alle esigenze della prassi. Ciò significa che in futuro i medici e i farmacisti potranno in singoli casi importare senza licenza medicamenti da Paesi provvisti di un sistema d'autorizzazione paragonabile, se in Svizzera non vi sono medicamenti alternativi impiegabili. Inoltre, il Consiglio federale ha reso possibile la dispensazione di medicamenti da parte di persone con diploma federale in medicina complementare. In particolare ha disciplinato la dispensazione nelle drogherie di prodotti che non soggiacciono all'obbligo di prescrizione e di vendita in farmacia. Questa normativa d'eccezione mira alla necessaria salvaguardia dell'approvvigionamento di medicinali della popolazione in zone isolate e va unicamente incontro agli usi odierni dei Cantoni interessati.
La nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario contribuisce ad aumentare la fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari di origine animale. La somministrazione di medicamenti a uso veterinario ad animali da reddito è ora disciplinata in modo chiaro. Il rispetto di queste nuove norme, che implica un maggiore onere finanziario per l'agricoltura, sono già pratica corrente in molte aziende moderne.
La legge sugli agenti terapeutici sancisce che i medicamenti a uso veterinario possono essere somministrati ad animali da reddito soltanto se il veterinario conosce lo stato di salute dell'animale o degli animali. La nuova ordinanza prevede eccezioni se il veterinario si occupa regolarmente della cura e della sorveglianza dell'effettivo degli animali e se è stata stipulata una convenzione con i detentori degli animali. In questi casi la convenzione sulla sorveglianza permette di prescrivere e dispensare medicamenti a uso veterinario anche per la scorta. La somministrazione di medicamenti mischiati con il foraggio a mezzo di impianti tecnici presuppone l'adempimento di severi requisiti d'igiene. Per questa ragione si esige ora che un veterinario segua il detentore di animali e assuma una parte di responsabilità.
Un'altra novità consiste nell'obbligo di tutte le persone coinvolte di registrare le forniture di medicamenti ad uso veterinario. Questo permette di risalire alla persona che ha eseguito la fornitura, al tipo di medicamento fornito e al destinatario. Un strumento di controllo che contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare.
Infine, la nuova ordinanza sui medicamenti a uso veterinario rende possibile un'esecuzione unitaria cantonale. Finora, i controlli delle aziende sono stati gestiti in maniera differente a dipendenza del Cantone. Il Consiglio federale ha pertanto deciso che i veterinari cantonali sono competenti solo per controlli relativi al diritto sugli agenti terapeutici che include aspetti legati alla salute dell'animale, in modo da evitare che i detentori di animali siamo importunati da controlli effettuati da diversi servizi competenti in singoli settori. Il Consiglio federale presuppone inoltre che, a medio termine, alcuni Cantoni eseguiranno tali controlli congiuntamente. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di aumentare l'efficienza, di abbassare i costi e di armonizzare l'esecuzione.
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