Eidg. Departement des Innern (EDI)
1a revisione LPP: procedura di consultazione sulle disposizioni d'ordinanza relative al "pacchetto fiscale"
(ots)Il Consiglio federale avvia la consultazione sulle modifiche d'ordinanza relative al terzo ed ultimo pacchetto della 1a revisione LPP. La consultazione durerà fino al 15 marzo 2005. Le modifiche concernono la concezione della previdenza professionale ed il riscatto e si ripercuotono quindi anche sulle deduzioni fiscali possibili in virtù della previdenza professionale. In gran parte gli adeguamenti fissano a livello d'ordinanza la prassi attualmente applicata. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno in pratica conseguenze rilevanti. L'ordinanza dà agli istituti di previdenza il diritto di offrire diversi piani previdenziali ai loro assicurati. Per contro, alcune disposizioni sono volte ad evitare che gli assicurati privilegiati possano ottenere agevolazioni fiscali sproporzionate grazie a piani di previdenza troppo generosi o collocando temporaneamente fondi nel secondo pilastro per motivi puramente fiscali. A causa delle loro ripercussioni sulle imposte, le nuove disposizioni d'ordinanza sono di grande interesse anche per i Cantoni. La terza parte della 1a revisione LPP entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali sproporzionate
Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è di precisare il quadro della previdenza professionale. Si tratta dei principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale e del principio d'assicurazione, che finora erano in parte disciplinati nel diritto fiscale. Con le modifiche d'ordinanza, il Consiglio federale viene incontro alla richiesta di più flessibilità nella previdenza professionale. Grazie ad esse gli istituti di previdenza in futuro avranno la possibilità di offrire un massimo di tre piani di previdenza per ogni gruppo di assicurati e di tener quindi maggiormente conto delle loro esigenze e possibilità finanziarie. D'altro canto, l'ordinanza ha il compito di distinguere la previdenza professionale, che beneficia di agevolazioni fiscali, da previdenza e assicurazioni private. Fissando questa linea di demarcazione si vuole evitare che gli assicurati privilegiati, mediante piani di previdenza troppo generosi che comportano una sovrassicurazione ed eccedono i limiti dello scopo di previdenza, ottengano agevolazioni fiscali sproporzionate.
Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella giurisprudenza, ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurre le definizioni a livello d'ordinanza.
L'ordinanza contiene inoltre due nuove disposizioni relative al riscatto in casi speciali. Gli assicurati provenienti dall'estero che in precedenza non erano mai stati assicurati in Svizzera, nei primi anni possono acquistare anni di contribuzione soltanto entro certi limiti. Nel caso delle persone residenti in Svizzera che non sono mai state affiliate al secondo pilastro, ma che hanno costituito in compenso un pilastro 3a più consistente, all'atto di calcolare la somma riscattabile nel secondo pilastro verrà dedotta una parte dell'avere del pilastro 3a. Con queste disposizioni si vogliono evitare casi clamorosi di "ottimizzazione fiscale" tramite il secondo pilastro.
Nel contempo il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza non devono permettere il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 60 anni. Si vuole così rendere più restrittiva la prassi finora in parte seguita dalle autorità di vigilanza LPP nell'ambito dell'esame e dell'approvazione dei regolamenti al fine di ridurre al minimo gli incentivi al pensionamento anticipato.
La procedura di consultazione durerà dal 15 gennaio al 15 marzo 2005. Affinché i Cantoni e gli istituti di previdenza possano prendere le misure necessarie per poter applicare le nuove disposizioni da inizio 2006, è previsto che il Consiglio federale approvi la versione definitiva prima delle vacanze estive.
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Informazioni: tel. 079 230 52 39 Erika Schnyder, caposettore Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: Avamprogetto e rapporto esplicativo (d/f) ed elenco dei destinatari della procedura di consultazione
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS: www.ufas.admin.ch