Eidg. Departement des Innern (EDI)
Il Consiglio federale mette in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici
(ots)Il 1° agosto 2005 il Consiglio federale metterà in vigore il nuovo diritto in materia di prodotti chimici e la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari. Grazie alla nuova caratterizzazione dei prodotti i consumatori saranno meglio informati in merito a possibili pericoli. Il recepimento dei requisiti del diritto CE apporterà agevolazioni all'economia svizzera. La novità consiste nella conformità della legislazione sui prodotti chimici al diritto CE e nell'adeguamento allo stato della scienza e della tecnica. È rafforzata la tutela dell'essere umano e la protezione dell'ambiente da effetti chimici nocivi. Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici permette di rimuovere inutili ostacoli tecnici al commercio per l'industria chimica svizzera, pur salvaguardando l'elevato grado di protezione attualmente garantito.
L'adeguamento dei requisiti per l'immissione in commercio di prodotti chimici a quelli vigenti nella CE apporta vantaggi ai consumatori: sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti chimici, come p. es. i detergenti, le liscive, gli insetticidi spray, i colori e le colle, è introdotto un nuovo sistema di caratterizzazione. I simboli di pericolo e le avvertenze indicano più chiaramente i possibili pericoli rispetto alle strisce dei veleni e alle classi di veleno precedenti. Il nuovo sistema di caratterizzazione è obbligatorio a partire dal 1° agosto, con un termine transitorio di due anni; i nuovi simboli di pericolo sono già oggi apposti facoltativamente su alcuni prodotti.
Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici è vantaggioso anche per l'economia: dato che la maggior parte dei preparati non sottosta più all'obbligo di omologazione, le piccole e medie imprese (PMI) sono sgravate dall'onere amministrativo e non devono più sopportare lunghi tempi d'attesa. D'altra parte i fabbricanti e gli importatori devono eseguire un controllo autonomo, nel cui ambito sono chiamati ad adempire i loro obblighi di verifica e di valutazione. Devono valutare essi stessi le sostanze e i prodotti nonché classificarli e caratterizzarli conformemente ai criteri e alle prescrizioni. Tuttavia, questo onere è già oggi sopportato da un gran numero di ditte che esportano prodotti chimici nell'area UE. Per nuove sostanze, biocidi e prodotti fitosanitari in futuro vigeranno requisiti più severi rispetto a quelli attuali.
Inoltre, con una circolazione delle merci facilitata, i prodotti provenienti dall'area UE dovrebbero essere maggiormente disponibili. Per il consumatore, l'adozione di norme identiche (sulla caratterizzazione e sull'imballaggio) agevola inoltre il confronto tra i prodotti svizzeri e quelli esteri. Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici ha ripercussioni positive sull'ambiente e sull'essere umano. Sono recepite dall'UE regolamentazioni più severe, concernenti per esempio i metalli pesanti e i prodotti ignifughi bromurati: questi ultimi saranno d'ora innanzi vietati. Sono mantenute le prescrizioni che si sono rivelate efficaci, come il divieto dei fosfati nelle liscive, anche se più restrittive rispetto a quelle vigenti nell'UE. Per quanto concerne l'esecuzione del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, è prevista una distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La valutazone e l'omologazione dei prodotti chimici spettano alla Confederazione. Una delle novità è costituta dall'organo comune di notifica dei prodotti chimici istituito dall'UFSP, dall'UFAFP e dal seco, che all'esterno agisce come sportello centrale ed è preposto all'emissione di decisioni amministrative, mentre internamente si occupa del coordinamento della procedura. Per quanto concerne i prodotti fitosanitari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) mantiene la funzione di organo di notifica. I Cantoni continuano ad operare localmente nel quadro della sorveglianza del mercato. Il nuovo diritto in materia di prodotti chimici include la legge sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim), adottata il 15 dicembre 2000 dall'Assemblea federale, e le relative disposizioni d'esecuzione. Queste ultime poggiano, oltre che sulla legge sui prodotti chimici, anche sulla legge sulla protezione delll'ambiente (LPAmb). Si tratta di disposizioni integrali che disciplinano aspetti legati sia alla tutela dei consumatori e dei lavoratori sia alla protezione dell'ambiente. Le ordinanze sono state elaborate congiuntamente dal Dipartimento federale dell'interno (DFI), dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nonché dal Dipartimento federale dell'economia (DFE). Con l'entrata in vigore del nuovo diritto in materia di prodotti chimici, il 1° agosto 2005, sono abrogate la precedente legislazione sui veleni e l'ordinanza sulle sostanze.
Dipartimento federale dell'interno Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Servizio stampa e informazione
Informazioni: UFSP: Martina Bischof, portavoce, tel. 031 322 95 05 seco: Christoph Rüegg, responsabile dei prodotti chimici, tel. 043 322 21 51 UFAG: Jordi Jürg, responsabile della comunicazione, tel. 031 322 81 28 UFAFP: Servizio stampa, tel. 031 32 290 00
Le nuove ordinanze in breve L'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) costituisce l'atto normativo di base per quanto concerne l'impiego di prodotti chimici Essa disciplina l'obbligo nonché il contenuto e la portata del controllo autonomo, le disposizioni generali relative alla classificazione e alla caratterizzazione dei prodotti chimici, l'obbligo di notifica per nuove sostanze nonché gli obblighi di annuncio, determinanti per il registro dei prodotti la cui tenuta è prevista anche in futuro. La OPChim disciplina inoltre la consegna e il ritiro di sostanze e preparati particolarmente pericolosi nonché l'obbligo e i requisiti per l'approntamento di schede di dati di sicurezza.
L'ordinanza sui biocidi (OBioc) e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari disciplinano innazitutto la procedura di omologazione concernente i biocidi (23 tipi di prodotti tra cui disinfettanti, conservanti e prodotti per la conservazione del legno) e i prodotti fitosanitari. Le liste positive dei principi attivi armonizzate in tutta la CE sono riconosciute senza eccezioni (OBioc) e in modo esteso (ordinanza sui prodotti fitosanitari). I prodotti destinati al commercio formulati sulla base di questi principi attivi, invece, sono sottoposti a una procedura di omologazione svizzera indipendente, così come avviene negli Stati membri dell'UE. L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) prevede prescrizioni speciali per i prodotti chimici che possono costituire un serio pericolo per l'essere umano e per l'ambiente. Per un totale di 31 sostanze o gruppi di prodotti, l'ordinanza prevede limitazioni e divieti per quanto attiene alla fabbricazione, all'immissione in commercio o all'impiego nonché requisiti speciali relativi alla caratterizzazione o allo smaltimento. A questi si aggiungono requisiti posti alle persone che impiegano determinati prodotti chimici pericolosi (obbligo di autorizzazione d'impiego). Fanno altresì parte del pacchetto di ordinanze l'ordinanza sulla buona prassi di laboratorio (garanzia di qualità dei dati degli esami), l'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (emolumenti per l'esecuzione della legislazione federale) e un atto mantello con tutte le abrogazioni e le modifiche del diritto anteriore. L'ordinanza PIC, che disciplina l'esportazione di determinati prodotti chimici pericolosi, è già entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.cheminfo.ch