Eidg. Departement des Innern (EDI)
Aliquota di conversione nella previdenza professionale: nuove proposte del Consiglio federale
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(ots)Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare entro la fine di gennaio 2006 un avamprogetto per la procedura di consultazione che preveda un adeguamento dell'aliquota di conversione minima LPP più rapido e più pronunciato di quello stabilito nel quadro della 1a revisione della legge. Considerati l'aumento della speranza di vita dei pensionati e il netto calo delle prospettive di rendimento sui mercati finanziari, il provvedimento è inevitabile. Entro il 1° gennaio 2011 l'aliquota di conversione dovrà essere ridotta al 6,4%. L'avamprogetto proporrà inoltre di abbreviare l'intervallo tra i riesami dell'aliquota.
In relazione alle prospettive di rendimento sui mercati finanziari, in particolare sul mercato obbligazionario, l'attuale aliquota minima di conversione è indiscutibilmente troppo alta. Secondo gli esperti di economia finanziaria, nei prossimi anni l'inflazione - e quindi anche i tassi d'interesse nominali - saranno relativamente bassi. Per garantire il finanziamento delle rendite a lungo termine, il legislatore non può non tener conto del rendimento consentito dagli investimenti. L'aliquota di conversione deve dunque essere ridotta in maggior misura rispetto a quanto previsto dal diritto vigente (cioè la riduzione al 6,8% entro il 2015) in applicazione della 1a revisione LPP. Soltanto così si potrà impedire che gli istituti di previdenza si trovino in futuro a dover versare rendite insufficientemente finanziate, mettendo così in pericolo la stabilità finanziaria della previdenza professionale.
In ossequio ad un incarico del Parlamento (mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 2003), il Consiglio federale ha esaminato la situazione sui mercati finanziari. Rifacendosi tra l'altro al rapporto concernente l'aliquota di conversione presentato da un gruppo di lavoro all'attenzione della Commissione federale LPP nel novembre 2004 ed alle conseguenti raccomandazioni della commissione, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'aliquota di conversione minima nella previdenza professionale obbligatoria debba essere gradualmente ridotta al 6,4% sia per gli uomini che per le donne entro il 2011. Condivide così l'opinione di una lieve maggioranza della Commissione LPP (la minoranza aveva chiesto una più drastica riduzione al 6,0%). L'Esecutivo ritiene altresì che l'aliquota di conversione debba essere riesaminata ogni cinque anni (non ogni dieci come attualmente) e che il prossimo riesame dovrà essere svolto nel 2009 per gli anni 2012 e seguenti.
Poiché l'obiettivo del secondo pilastro - cioè garantire, sommato all'AVS, il 60% dell'ultimo salario - può essere raggiunto anche con un'aliquota di conversione leggermente inferiore, il Consiglio federale, concordando con la maggioranza della Commissione LPP, respinge l'introduzione di ulteriori misure d'accompagnamento. Tanto più che l'unica misura d'accompagnamento possibile consisterebbe nell'aumento degli accrediti di vecchiaia (vale a dire dei contributi), il che si tradurrebbe in una diminuzione del salario netto. Come in passato, il Consiglio federale lascia alla discrezione degli istituti di previdenza l'applicazione e il finanziamento di eventuali misure d'accompagnamento adeguate alle caratteristiche specifiche dei singoli istituti e alla loro situazione finanziaria.
La procedura di consultazione sull'avamprogetto sarà aperta presumibilmente nel gennaio del 2006. L'approvazione del relativo messaggio all'attenzione del Parlamento è prevista per la fine del 2006, l'entrata in vigore del provvedimento per il 1° gennaio 2008, l'ultima tappa della riduzione entro l'inizio del 2011.
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Allegati: - Tabella "Riduzione graduale dell'aliquota di conversione minima" Definizioni
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