Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Oro della Banca nazionale: i ricavi devono andare ai Cantoni e alla Confederazione
Berna (ots)
30 gen 2003 (DFF) Il ricavo della vendita delle 1'300 tonnellate di oro che la Banca nazionale svizzera non necessita più ai fini della politica monetaria deve fluire nella misura dei 2/3 ai Cantoni e di 1/3 alla Confederazione. Il valore reale del patrimonio aureo deve essere mantenuto e trasferito in un fondo esterno che lo gestisce. Questo è quanto ha deciso ieri il Consiglio federale. Il mantenimento del valore reale e l'utilizzazione del patrimonio aureo deve essere disciplinato nella Costituzione. Affinché Confederazione e Cantoni possano approfittare, già prima dell'entrata in vigore di questa base giuridica, dei ricavi provenienti dall'oro già venduto e reinvestito deve essere concluso un ulteriore accordo sulla ripartizione degli utili. Nel contempo il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa COSA che intende destinare all'AVS una buona parte degli utili ordinari della Banca nazionale.
Nella sua seduta di ieri il Consiglio federale ha discusso diversi punti in materia di utilizzazione dell'oro della Banca nazionale. Al riguardo esso ha preso le seguenti decisioni di base:
Mantenimento del valore reale del patrimonio aureo: di principio, dopo il doppio NO del mese di settembre scorso, il patrimonio aureo potrebbe essere considerato "riserva monetaria eccedentaria" e, secondo la vigente Costituzione (art. 99 cpv. 4 Cost), distribuito ai Cantoni in ragione di 2/3 e di 1/3 alla Confederazione sulla base dell'adeguamento dell'accordo sulla ripartizione degli utili o, se del caso, di una nuova disposizione di legge. Il mantenimento del valore reale del patrimonio, propugnato da diverse cerchie di popolazione come emerge dall'analisi della votazione, necessita per contro di una base costituzionale speciale, indipendentemente dalla chiave di ripartizione scelta e indipendentemente dal fatto che ciò avvenga presso la Banca nazionale o presso un fondo separato. Una base costituzionale per il mantenimento del valore reale è importante, poiché il vigente articolo 99 capoverso 4 Cost prevede la distribuzione degli utili della Banca nazionale a Cantoni e Confederazione. I beneficiari di una tale distribuzione possono disporre dei mezzi illimitatamente. Ora, con un obbligo del mantenimento del valore reale questa ampia facoltà non è più data.
Il Consiglio federale mantiene la sua posizione secondo cui il patrimonio aureo, accumulato sull'arco di diversi decenni, non deve essere consumato oggi bensì mantenuto nella sua sostanza. In pari tempo il patrimonio deve essere rapidamente scorporato dalla Banca nazionale, in quanto una gestione a lungo termine da parte sua comporta il pericolo di conflitti di interessi con il mandato di politica monetaria della BNS.
2/3 Cantoni, 1/3 Confederazione: dopo un'approfondita discussione il Consiglio federale ha deciso che i ricavi conseguiti dal patrimonio aureo devono andare nella misura di 2/3 ai Cantoni e di 1/3 alla Confederazione. Sebbene la chiave di ripartizione vigente per gli utili della Banca nazionale non venga cambiata, è opinione del Consiglio federale, già manifestata prima della votazione di settembre, che l'utilizzazione del patrimonio aureo debba essere democraticamente legittimata con la creazione di una base legale separata. Con la base costituzionale per lo scorporo e il mantenimento del patrimonio aureo il Consiglio federale vorrebbe quindi disciplinare in pari tempo anche l'utilizzazione dei redditi del patrimonio.
Nel quadro delle discussioni sono state trattate anche altre proposte di utilizzazione come l'AVS, le misure legate alla formazione o la formazione di personale medico. Secondo il Consiglio federale, la garanzia del finanziamento dell'AVS è un problema urgente che purtroppo non può essere risolto con l'assegnazione di una parte dei ricavi del patrimonio aureo. Il Consiglio federale ritiene che misure per la formazione siano necessarie e ragionevoli, ma esprime il suo scetticismo per l'utilizzazione dei redditi del capitale aureo a questo scopo. La formazione, quale importante compito statale, deve essere finanziata con il budget ordinario e non dovrebbe dipendere da finanziamenti speciali. Inoltre, il finanziamento delle misure per la formazione tramite il patrimonio aureo sarebbe problematico a causa della determinazione dell'esatta destinazione dei mezzi e dell'armonizzazione con l'attuale politica in materia di formazione dell'ente pubblico. Altro scopo di impiego affine in discussione era la valutazione del finanziamento della formazione dei medici. Infatti lo studio della medicina è una delle formazioni superiori più costose. Tuttavia il Consiglio federale è dell'opinione che non si dovrebbe scegliere una sola facoltà per un impegno a livello federale. Sebbene la formazione universitaria sia di competenza dei Cantoni universitari, questi già ricevono comunque oggigiorno un sostegno finanziario.
Nuovo accordo sulla ripartizione degli utili: il Consiglio federale sottoporrà al più presto al Parlamento una base costituzionale che regoli il mantenimento del valore della sostanza e l'utilizzazione dei redditi provenienti dal patrimonio aureo. Fino all'entrata in vigore di questa base costituzionale gli utili dell'oro venduto e reinvestito confluiscono nel normale conto economico della BNS. Dato che in occasione della stesura dell'accordo sulla ripartizione degli utili del mese di aprile del 2002 non si è tenuto conto di tali utili supplementari, questi contribuiscono, in condizioni quadro invariate, a un aumento maggiore del previsto degli accantonamenti a titolo di politica monetaria della BNS. Il Consiglio federale ha quindi deciso di avviare le discussioni con la BNS per un nuovo accordo sulla ripartizione degli utili limitato nel tempo. Già prima dell'entrata in vigore di una diversa base costituzionale, esso permetterebbe di distribuire anche a Confederazione (1/3) e Cantoni (2/3) il ricavo della vendita del patrimonio aureo. Una tale distribuzione supplementare potrebbe avere luogo per la prima volta solo nella primavera del 2004 e ammonterebbe a circa 300 milioni di franchi. Essa aumenterebbe con ulteriori vendite dell'oro. Dalla primavera del 2006 la distribuzione supplementare ammonterebbe, secondo stime prudenti, a circa 500 milioni di franchi per anno. Gli importi esatti e tutti gli altri elementi di una simile distribuzione supplementare devono ancora essere concordarti tra il DFF, la direzione generale e il consiglio della Banca nazionale.
Reiezione dell'iniziativa COSA: nell'autunno 2002 è riuscita l'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per l'AVS". Essa propone di modificare la disposizione costituzionale vigente, secondo la quale gli utili della Banca nazionale sono destinati per almeno 2/3 ai Cantoni. Gli autori dell'iniziativa propongono di ripartire l'utile netto della BNS come segue: un miliardo di franchi all'anno ai Cantoni e il resto al Fondo AVS. Nella sua seduta di ieri, il Consiglio federale ha pure colto l'occasione per un primo esame dell'iniziativa COSA. Esso la considera estremamente problematica, soprattutto per quanto concerne l'indipendenza della Banca nazionale. La credibilità della BNS verrebbe infatti messa in dubbio se uno scopo di politica sociale, ovvero il finanziamento dell'AVS, venisse inserito nell'articolo costituzionale concernente la Banca centrale. Inoltre, dato che i promotori dell'iniziativa si basano su stime degli utili della BNS evidentemente troppo elevate, vi è il pericolo che, una volta accettata l'iniziativa, si eserciti una pressione politica maggiore sulla BNS affinché essa aumenti i propri versamenti a favore dell'AVS.
Riserve auree eccedentarie
A seguito della soppressione del vincolo del franco all'oro, la BNS dispone di riserve monetarie di gran lunga superiori a quelle necessarie per la politica monetaria. Un patrimonio del controvalore di 1'300 tonnellate di oro può essere utilizzato per altri scopi pubblici. Il 22 settembre 2002 Popolo e Cantoni hanno votato su due proposte di utilizzazione e hanno respinto l'iniziativa UDC, che intendeva destinare l'intero patrimonio aureo all'AVS. Nel contempo è stato respinto anche il controprogetto di Consiglio federale e Parlamento, che prevedeva di mantenere il valore del patrimonio e di ripartire i ricavi tra AVS, Cantoni e Fondazione "Svizzera solidale". Le sorti del patrimonio aureo erano pertanto di nuovo incerte.
Affari parlamentari
Nella sessione primaverile 2003 dovranno essere discussi diversi interventi parlamentari sul tema dell'utilizzazione delle riserve auree eccedentarie. Inoltre, entro l'inizio di ottobre il Consiglio federale dovrà pronunciarsi sull'iniziativa popolare "Utili della Banca nazionale per l'AVS" ("iniziativa COSA"). A tenore dell'iniziativa gli utili ordinari della SNB non andrebbero come finora per 1/3 alla Confederazione e 2/3 ai Cantoni, bensì al Fondo AVS. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui.
Informazioni: Urs Plavec, Amm. federale delle finanze, tel. 031 322 54 31 Werner Abegg, Banca nazionale svizzera, tel. 01 631 32 76
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