Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Il Consiglio Federale introduce l'obbligo del microchip per i cani a partire dal 2006
Berna (ots)
Il Consiglio Federale ha deciso mercoledì di introdurre l'obbligo di identificazione dei cani a partire dal 2006. La regolamentazione fa parte della riveduta Ordinanza sulle epizoozie (OFE). Il Consiglio Federale ha inoltre approvato la revisione totale dell'Ordinanza concernente leliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA), e le modifiche dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE). L'obbligo di identificazione dei cani entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2006, le altre regolamentazioni dal 1° luglio 2004. Dal 1° gennaio 2006 i cuccioli devono essere identificati da un veterinario con un microchip (transponder) e registrati in una banca dati. I detentori di cani adulti hanno tempo fino alla fine del 2006 per conformarsi all'obbligo. I cani identificati prima del 2006 - con un microchip o tramite tatuaggio - dovranno essere unicamente registrati da un veterinario alla banca dati designata dal Cantone. Non occorre quindi una nuova identificazione.
In questo modo a partire dal 2007 in Svizzera tutti i cani sono identificati in modo chiaro e non falsificabile e sono registrati in una banca dati. Il Consiglio Federale, con l'introduzione dell'obbligo di identificazione, si prefigge di rendere più agevoli le indagini in caso morsicature, di epidemie, come pure nel caso di animali fuggiti, trascurati o abbandonati. Già oggi un quarto della popolazione canina svizzera è identificata con un microchip. Il microchip è obbligatorio in cinque Cantoni, inoltre a partire dal 1° ottobre prossimo i cani devono essere identificati mediante microchip o tatuaggio per poter entrare in un paese dell'Unione Europea (UE).
Leliminazione dei sottoprodotti di origine animale è ora regolamentata dall'OESPA. In adeguamento al diritto vigente nell'UE, i sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in tre categorie. I sottoprodotti della categoria 1 devono essere inceneriti, quelli della categoria 2 possono essere utilizzati come concimi o per la produzione di biogas e i prodotti della categoria 3 - caratterizzati da una minore componente di rischio - possono essere impiegati per prodotti tecnici o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia. Per principio dovrebbe essere possibile usare su vasta scala questi sottoprodotti di origine animale, ad esempio per la produzione di energia, senza per questo ammorbidire le restrizioni applicate a causa della BSE. In particolare il divieto di foraggiare tutti gli animali da reddito con farine animali resta invariato anche nella nuova OESPA. Prima di permettere l'uso su larga scala dei sottoprodotti di origine animale, sono state soddisfatte le condizioni elencate in un piano di misure presentato dallUfficio federale dellagricoltura, dallUfficio federale di veterinaria e dallUfficio federale della sanità pubblica.
Le modifiche dell'OITE hanno posto una nuova base per il commercio internazionale di animali adeguandosi nel contempo agli accordi bilaterali con l'UE. Inoltre il divieto di importazione di prodotti derivati da pollame emanato dall'Ufficio federale di veterinaria è stato confermato dal Consiglio Federale. A partire dal 1° luglio i viaggiatori non possono più importare carne di pollame, penne e uova dall'Asia, Africa e pochi Paesi dell'Eurasia (Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina, Bielorussia). In queste regioni la peste aviaria (influenza dei polli) è ancora presente. Mediante il blocco delle importazioni il consiglio Federale intende prevenire l'introduzione in Svizzera di questa epizoozia.
I rispettivi documenti possono essere consultati sulla pagina
www.bvet.admin.ch>Salute degli animali>Legislazione.
Informazioni: Marcel Falk, portavoce dell'Ufficio federale di veterinaria, tel. 031 323 84 96