Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Modifica di ordinanza (OADI) : modifica della competenza nell'articolo 41c
Berna (ots)
Nel corso della sua seduta del 3 dicembre 2004, il Consiglio federale ha adottato la modifica dell'articolo 41c dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) riguardante l'aumento del numero massimo di indennità giornaliere da 400 a 520 nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata.
D'ora in poi, il Consiglio federale, e non più il DFE, potrà aumentare nei Cantoni che ne faranno domanda, il numero di indennità giornaliere se il tasso di disoccupazione è ampiamente superiore al tasso di disoccupazione nazionale e se raggiunge almeno il 5%. Tale provvedimento potrà essere applicato anche solo a una regione rilevante di un Cantone nonché essere limitato a determinate classi d'età. La modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2005.
Informazioni: Dominique Babey, seco, Direzione del lavoro, capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 322 22 73
Hans-Peter Egger, seco, Direzione del lavoro, capo del settore applicazione del diritto del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, tel. 031 324 02 17