BLW: In futuro i contingenti supplementari andranno richiesti alla BDTA SA
(ots)Dal 1° gennaio 2003 i contingenti lattieri per animali acquistati nella regione di montagna dovranno essere richiesti alla banca dati sul traffico di animali (BDTA SA) inoltrando la nuova cartolina di notifica o via Internet. Le cartoline di notifica verranno inviate agli allevatori nei prossimi giorni. Immediatamente prima dellacquisto, lanimale devessere stato tenuto ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna.
Il provvedimento, introdotto contemporaneamente al contingentamento lattiero e che prevede lassegnazione di un contingente supplementare di 2'000 kg di latte per animale acquistato nella regione di montagna, si è rivelato efficace per promuovere lo smercio di bestiame. Anche nel contesto della nuova politica agricola viene incentivata la ripartizione del lavoro fra la regione di montagna e quella di pianura.
Lestensione del periodo di acquisto a tutto lanno, la rinuncia alliscrizione obbligatoria degli animali acquistati nel libro genealogico e la revisione parziale delle funzioni dei tenitori dei registri genealogici, a partire dal 1° gennaio 2002, hanno reso più difficile il controllo delle esigenze che gli animali acquistati devono adempiere. Nella maggior parte dei casi, la durata di tenuta nella regione di montagna è attestata personalmente dal richiedente.
Alla luce di ciò, i Servizi cantonali interessati e lUfficio federale dellagricoltura (UFAG) hanno deciso di amministrare i contingenti supplementari utilizzando i dati contenuti nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e nel sistema dinformazione sulla politica agricola (AGIS/SIPA). Il Consiglio federale ha concretizzato tale decisione modificando lordinanza sul contingentamento lattiero. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2003.
Cosa cambierà?
I produttori della regione di pianura che, a partire dal 1° gennaio 2003, acquisteranno un animale da allevamento proveniente dalla regione di montagna potranno richiedere alla BDTA SA, contemporaneamente allannuncio di arrivo dellanimale nellazienda, un contingente supplementare. A tal fine la BDTA SA ha introdotto una nuova cartolina di notifica e adeguato le modalità di annuncio via Internet.
Se un animale deve venir macellato prima della scadenza del termine di tenuta di 6 mesi a causa di una malattia o per rendimento insufficiente, esso va sostituito entro 2 mesi con un animale da allevamento proveniente dalla regione di montagna che risponde ai medesimi requisiti. Lanimale sostitutivo deve essere tenuto nellazienda fintanto che non sarà completamente trascorso il periodo di tenuta di 6 mesi. Qualora lanimale macellato non venisse sostituito, decade il diritto a un contingente supplementare. Anche gli animali sostitutivi che danno diritto a un contingente supplementare vanno annunciati alla BDTA SA. Soltanto gli animali acquistati prima del 31 dicembre 2002 vanno notificati ai Servizi cantonali.
Conformemente allordinanza sulle epizoozie, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi vanno annunciati alla BDTA SA entro 3 giorni lavorativi. Siccome questo termine è troppo breve per la richiesta di un contingente supplementare, gli interessati hanno a disposizione 60 giorni per inoltrare o rettificare la notifica. Questo termine corrisponde a quello applicato attualmente e consente di tenere maggiormente in considerazione gli interessi dei commercianti di bestiame. Le spese risultanti da una notifica tardiva o rettificata vengono fatturate dalla BDTA SA al richiedente.
Disposizione transitoria
Una delle principali esigenze poste agli animali è quella che prevede che immediatamente prima dellacquisto essi siano stati tenuti ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna.
La BDTA contiene dati che consentono di stabilire dove e per quanto tempo un animale è stato tenuto (tracciabilità dellanimale). Siccome alcuni allevatori non inoltrano le notifiche richieste, la BDTA presenta ancora delle lacune che rendono impossibile un controllo esaustivo su base elettronica. Nel 2003, in caso di tracciabilità incompleta dellanimale, gli allevatori hanno la possibilità di inoltrare ai Servizi cantonali le copie dei documenti daccompagnamento che attestano che prima dellacquisto lanimale è stato tenuto ininterrottamente durante almeno 22 mesi nella regione di montagna. I Servizi cantonali esaminano le prove e le trasmettono allUFAG corredate del loro parere positivo o negativo. Terminato lesame della domanda, la competente federazione lattiera procede allassegnazione del contingente lattiero.
Mediante queste nuove disposizioni in materia di presentazione della domanda sintende semplificare lamministrazione e migliorare la disciplina di notifica alla BDTA SA. Per tale motivo la disposizione transitoria verrà applicata soltanto nel 2003. Dal 1° gennaio 2004 soltanto gli animali per i quali è garantita una tracciabilità completa daranno diritto ai contingenti supplementari.
Per ulteriori informazioni: Paolo Degiorgi, Sezione Contingentamento lattiero, tel. 031 322 27 22
Ufficio federale dellagricoltura Servizio della stampa e dellinformazione