BLW: Ulteriori provvedimenti contro gli effetti della siccità
(ots)Il perdurare della siccità anche nel mese di agosto ha comportato un peggioramento della situazione per lagricoltura svizzera. Pertanto, lUfficio federale dellagricoltura (UFAG) ha disposto ulteriori deroghe nellambito dei pagamenti diretti, della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e del contingentamento lattiero. Inoltre, il dazio sulle balle dinsilato derba e granturco sarà abolito a partire da giovedì 21 agosto 2003. Sarà pure esaminata la possibilità di applicare nuove riduzioni di dazio su foraggi quali fieno a decorrere dal 1° settembre 2003.
Le prescrizioni in vigore non devono ostacolare le misure di solidarietà; occorre poter evitare i casi di rigore nonché concedere deroghe laddove il disciplinamento sul piano legale possa ostacolare le misure pratiche volte a evitare i danni causati dalla siccità . Secondo questo criterio lUFAG a nuovamente verificato le prescrizioni di legge in vigore, disponendo le seguenti disposizioni eccezionali:
·I terreni da strame possono essere falciati fin dora, salve contrarie disposizioni contrattuali con il Cantone. Lepoca dello sfalcio al 1° settembre è abolita. I maggesi fioriti, invece, non possono essere utilizzati a scopo foraggero dato lo scarso valore foraggero e il pericolo di piante nocive.
·In caso di mancato adempimento della PER a causa della siccità, si applicano le disposizioni sul caso di forza maggiore giusta larticolo 15 dellordinanza sui pagamenti diretti. Gli agricoltori interessati devono notificare il caso di forza maggiore al servizio cantonale dellagricoltura, allegando le relative prove. In ragione della siccità sono possibili in particolare le seguenti deroghe: superamento del bilancio di concimazione equilibrato a causa del ritiro di animali da aziende dove manca il foraggio o a causa di acquisti eccezionali di foraggio; mancato raggiungimento dellindice di protezione del suolo per problemi legati alla semina di sovesci o colture intercalari.
·Data la siccità può darsi il caso che gli animali debbano lasciare anticipatamente gli alpi o venir trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. Inoltre, possono verificarsi problemi per quanto concerne il trasferimento temporaneo di contingenti di latte dalla regione di montagna a quella di pianura, nonché lassegnazione di contingenti supplementari di latte. LUFAG prevede deroghe per casi motivati.
·In generale dovessere consentito ai produttori di fornire successivamente oltre 5000 chili nellanno lattiero successivo, laddove i propri contingenti non siano stati esauriti nel corrente anno lattiero. LUFAG ha richiesto al Consiglio federale una modifica dordinanza in merito.
Sono state discusse, inoltre, disposizioni che potrebbero porre problemi soltanto a medio termine, quali disposizioni in materia di avvicendamento delle colture nonché di quote colturali.
Per ulteriori informazioni: Jürg Jordi, Sezione Informazione, tel. 031 322 81 28
Ufficio federale dellagricoltura Servizio della stampa e dellinformazione