BK: Apertura della procedura di consultazione relativa agli Accordi bilaterali II
Berna (ots)
Apertura della procedura di consultazione relativa agli Accordi bilaterali II
Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione relativa agli Accordi bilaterali II conclusi tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell'economia (DFE) sono stati incaricati di aprire la procedura presso i Cantoni, il Tribunale federale, i partiti politici e le organizzazioni interessate.
Il termine della consultazione è fissato al 10 settembre 2004; per i Cantoni il termine è stato prorogato fino al 17 settembre. In seguito gli Accordi saranno firmati dalla Svizzera e dall'UE e potranno poi essere sottoposti al Parlamento a partire dall'autunno, con decreti d'approvazione separati ma in un messaggio globale.
Dal 17 giugno 2002 si sono svolti negoziati paralleli su dieci dossier degli Accordi bilaterali II. Nel marzo del 2003 il dossier relativo alle prestazioni di servizi è stato sganciato dai Bilaterali II a causa della grande quantità di punti in sospeso, e questo di comune accordo tra la Svizzera e l'UE. Il 19 maggio 2004 le trattative si sono concluse a livello politico e il 25 giugno 2004 gli Accordi sono stati siglati.
Otto dei nove risultati dei negoziati concernenti i Bilaterali II sono costituiti da accordi (prodotti agricoli trasformati, statistica, pensioni, ambiente, media, Schengen/ Dublino, lotta contro la frode, fiscalità del risparmio) e devono essere approvati dal Parlamento. Il nono (Programmi UE relativi a educazione/formazione professionale/ giovani) è invece costituito da una dichiarazione d'intenti. Il Consiglio federale propone al Parlamento di sottoporre al referendum facoltativo sette degli Accordi (tranne quello sui prodotti agricoli trasformati). Non sono invece soddisfatte le condizioni costituzionali per il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Nessun accordo prevede infatti l'adesione a un'organizzazione per la sicurezza collettiva o ad una comunità sopranazionale. Questo non è il caso nemmeno per l'accordo di associazione a Schengen/Dublino. La Svizzera potrà riprendere il diritto di Schengen solo dopo aver concluso un nuovo accordo internazionale. A tal fine è necessaria una nuova approvazione da parte del nostro Paese conformemente alla procedura svizzera in materia di approvazione (Consiglio federale, Parlamento, referendum). Non ha quindi luogo un trasferimento di sovranità.
Gli Accordi bilaterali II propongono soluzioni a esigenze reciproche concrete della Svizzera e dell'UE. I dossier trattati includono sia questioni d'interesse economico della Svizzera (ad esempio, nell'ambito dell'industria alimentare, della piazza finanziaria o del turismo) sia una maggiore collaborazione in importanti ambiti politici come la sicurezza interna e la politica dell'asilo. A questo si aggiungono nuove cooperazioni nel campo dell'ambiente, della statistica, della cultura e della formazione.
Berna, 30 giugno 2004
Per ulteriori informazioni: Adrian Sollberger, Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE; tel. 031 322 26 40
I documenti relativi alla procedura di consultazione sono consultabili all'indirizzo www.europa.admin.ch
I singoli dossier degli Accordi bilaterali II
Schengen/Dublino Schengen agevola la libera circolazione delle persone grazie all'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere. Anche dopo l'adesione a Schengen alle frontiere svizzere verranno tuttavia effettuati controlli doganali e delle persone in caso di sospetti da parte della polizia. Sono inoltre previsti controlli mobili nelle regioni di frontiera. Nell'ambito di Schengen la sicurezza interna verrà migliorata grazie alla rafforzata cooperazione transfrontaliera tra polizia e giustizia al fine di lottare contro la criminalità internazionale e il terrorismo, e segnatamente tramite l'accesso al sistema europeo di ricerca elettronica SIS.
Dublino disciplina la competenza per le domande di asilo in base a criteri precisi. I richiedenti l'asilo hanno diritto di presentare una domanda nel Paese per essi competente. La banca dati Eurodac, che raccoglie le impronte digitali, permette di identificare chiaramente i richiedenti l'asilo che hanno già presentato una domanda e di rimandarli nel Paese competente.
Fiscalità del risparmio La Svizzera introduce a beneficio dei Paesi dell'UE una trattenuta alla fonte sugli interessi prodotti da fondi depositati in Svizzera, che verrà aumentata progressivamente fino al 35 per cento. La trattenuta si applica unicamente ai fondi depositati da persone fisiche residenti in uno Stato membro dell'UE.
Lotta contro la frode La cooperazione tra la Svizzera e l'UE al fine di lottare contro il contrabbando e altre forme di delitti in materia di fiscalità indiretta (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo), nonché nell'ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici viene intensificata e ampliata.
Prodotti agricoli trasformati Per un ampio ventaglio di prodotti dell'industria alimentare (quali il cioccolato, i biscotti, le minestre, le salse, la pasta alimentare o il caffè solubile) vengono smantellati i dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione.
Ambiente La Svizzera diventa membro dell'Agenzia europea per l'ambiente, importante strumento della cooperazione europea in materia di ambiente.
Statistica La rilevazione dei dati statistici viene armonizzata al fine di consentire l'accesso a dati statistici comparabili e sicuri necessari per prendere decisioni a livello politico ed economico.
Media Gli operatori svizzeri dell'industria cinematografica avranno accesso ai programmi di promozione MEDIA dell'UE in qualità di partecipanti a pieno titolo, e questo al fine di rafforzare la competitività della produzione cinematografica europea.
Pensioni La doppia imposizione di ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera è soppressa.