La Comco proibisce una clausola all'origine distorsioni della concorrenza nei contratti delle società di carte di credito
(ots)Con decisione del 18 novembre 2002, la Commissione della concorrenza (Comco) ha proibito l'inserimento della cosiddetta clausola di non discriminazione nei contratti delle società di carte di credito. Tale clausola proibisce ai commercianti che accettano carte di credito di esigere prezzi differenti a seconda della modalità di pagamento utilizzata dall'acquirente.
Per ogni acquisto effettuato pagando con la carta di credito, il venditore deve pagare una commissione alla società di carte di credito. Quest'ultima può stabilire percentuali diverse del prezzo di vendita.
La clausola di non discriminazione, inserita nei contratti delle società di carte di credito, vieta ai commercianti di addebitare la commissione agli utenti delle carte di credito, oppure di esigere prezzi differenti dai clienti che utilizzano altre modalità di pagamento.
L'inchiesta ha stabilito che le quattro più grandi società di carte di credito attive in Svizzera: Cornèr Banca, Europay, Swisscard AECS e UBS Card Center, detengono collettivamente una posizione dominante sul mercato dei sistemi per l'accettazione delle carte di credito (cosiddetto acquiring), e ciò permette loro di imporre ai commercianti la clausola di non discriminazione. Considerato che la clausola summenzionata limita la libertà dei commercianti nella fissazione dei prezzi, essa costituisce una condizione di contratto non equa e, di conseguenza, un abuso ai sensi della legge sui cartelli causato dalla posizione dominante occupata collettivamente dalle società di carte di credito.
Per questo motivo, la Comco ha dichiarato inammissibile la clausola di non discriminazione.
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