Dép. fédéral de justice et police
Legge sulla medicina della procreazione
Berna (ots)
Benessere del fanciullo - principio fondamentale della procreazione con assistenza medica
Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1 gennaio 2001 la legge sulla medicina della procreazione
Dall´anno prossimo è fissato per legge a quali condizioni è permesso applicare all´uomo la procedura della procreazione con assistenza medica. Principio assoluto della nuova legge è il benessere del fanciullo. Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 1 gennaio 2001 la legge sulla medicina della procreazione.
La legge considera il benessere del bambino principio fondamentale e esige una consulenza completa della coppia in cura. Le generalità del donatore di sperma vanno conservate presso l´Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e rese accessibili al figlio. L´azione di paternità del figlio nei confronti del donatore di sperma è, per contro, esclusa. Oltre alla maternità sostitutiva e alla donazione di embrioni, la legge vieta anche la donazione di oociti. Per impedire abusi, la legge introduce un obbligo d´autorizzazione per la procreazione con assistenza medica nonché per la conservazione di gameti e di oociti fecondati. Le persone titolari di un´autorizzazione sono obbligate a presentare un rapporto. I Cantoni sono tenuti a una vigilanza continua. Il rilascio dell´autorizzazione e la vigilanza mediante ispezioni effettuate senza preavviso da parte della direzione cantonale della sanità pubblica sono disciplinati nei particolari dall´ordinanza sulla medicina della procreazione. Detta ordinanza regola anche l´accesso ai dati genetici dell´UFSC.
Al servizio di una gravidanza
La fecondazione fuori del grembo della donna serve esclusivamente a causare una futura gravidanza: onde evitare gravidanze plurime di grado elevato e la creazione di un numero eccessivo di embrioni, per ogni ciclo di trattamento si possono produrre soltanto tre embrioni al massimo. La legge vieta la conservazione di embrioni e la diagnosi preimpianto (esame di ingegneria genetica dell´embrione nella provetta). Sono puniti la produzione abusiva di embrioni e il loro sviluppo all´esterno del corpo materno per un periodo che eccede il tempo nel quale è ancora possibile l´annidamento nell´utero. Sono inoltre punibili la terapia germinale (intervento che modifica il patrimonio genetico di oociti e di embrioni) e la clonazione.
La legge sulla medicina della procreazione, approvata il 18 dicembre 1998 dal Parlamento, è la controproposta indiretta all´ "iniziativa popolare per una riproduzione rispettosa della dignità umana" nettamente respinta nella votazione popolare del 12 marzo 2000.
Compito di consulenza della Commissione d´etica
In un´ordinanza distinta, il Consiglio federale fissa i compiti, la composizione e l´organizzazione della Commissione nazionale d´etica. Questa commissione indipendente segue lo sviluppo scientifico sull´intero campo della medicina umana ed elabora raccomandazioni all´indirizzo della prassi medica. La commissione funge esclusivamente da organo consultivo. Il Consiglio federale nominerà i membri in un secondo tempo.
Contatto:
Hermann Schmid, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 40 87.