Dép. fédéral de justice et police
Adeguamento della legislazione alla nuova Costituzione federale il 1 febbraio 2001 il Consiglio federale porrà in vigore due leggi federali
Berna (ots)
Il 1 febbraio 2001, il Consiglio federale porrà in vigore la legge federale concernente l´adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale e la legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri. Si conclude così la prima fase di adeguamento della legislazione alla nuova Costituzione federale. In una seconda fase, si procederà all´adeguamento di altre leggi federali e all´esecuzione dei mandati legislativi della nuova Costituzione federale.
La nuova Costituzione federale è entrata in vigore il 1 gennaio 2000 e ha reso necessario un adeguamento della legislazione in nove ambiti. Per sette di questi, le modifiche corrispondenti sono entrate in vigore già il 1 gennaio o il 1 marzo 2000. La legge federale concernente l´adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale e la legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri sono state adottate il 23 giugno 2000 dal Parlamento, a seguito di un esame approfondito. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2000.
La legge federale concernente l´adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale armonizza tre leggi di procedura con la nuova Costituzione federale, la quale garantisce, all´articolo 17 capoverso 3, il segreto redazionale. Già dal 1998, il Codice penale prevede, all´articolo 27bis, una norma corrispondente. La sanzione del segreto redazionale nella Costituzione offre ora l´opportunità di armonizzare anche il testo delle leggi di procedura.
Il divieto di accettare onorificenze resta legittimo
L´articolo 12 della vecchia Costituzione federale vietava ai membri delle autorità federali, dei Governi cantonali e del Parlamento nonché a tutti i membri dell´esercito di accettare titoli e insegne cavalleresche da Governi esteri. Tale disposizione vietava inoltre ai dipendenti di Confederazione e Cantoni di accettare liberalità da autorità estere. Nel corso delle deliberazioni inerenti alla nuova Costituzione federale, l´Assemblea federale aveva deciso di stralciare tale divieto dalla Costituzione, per inserirlo nella legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri. Il divieto per gli agenti pubblici di esercitare una funzione ufficiale a favore di uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere permane legittimo: esso ha un effetto preventivo, corrisponde ai valori democratici fondamentali della Svizzera, in cui titoli e insegne cavalleresche non fanno parte della tradizione, previene gli abusi e la dipendenza degli agenti pubblici nei confronti di autorità estere.
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