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Imposta basata sul luogo di pagamento

Berna (ots)

Per impedire l'elusione della nuova imposizione UE
Il timore dell'Unione secondo cui l'imposizione
degli interessi prevista a livello di UE faccia affluire in Svizzera
capitali provenienti dalla stessa UE dev'essere escluso con
un'imposta basata sul luogo di pagamento applicata ai redditi da
interessi esteri. Tale imposta si baserebbe su un trattato
internazionale, per cui non sarebbero necessarie modifiche della
Costituzione. A questa conclusione giunge il "Gruppo di lavoro:
Imposta basata sul luogo di pagamento" istituito dal Ministro delle
finanze Kaspar Villiger. Il rapporto rispettivamente lo studio di
fattibilità del gruppo di lavoro è stato consegnato in data odierna
al Consiglio federale per conoscenza. Lo studio di fattibilità ha
carattere puramente tecnico e politicamente non è per nulla
vincolante.
In data 13 marzo 2000 il Consiglio federale ha incaricato il
Dipartimento federale delle finanze (DFF) di allestire uno studio di
fattibilità concernente un'imposta basata sul luogo di pagamento su
redditi da interessi esteri. Riguardo alla garanzia dell'imposizione
degli interessi dei propri membri, l'UE prevedeva due modelli
(imposta alla fonte e procedura di notifica automatica). Il mandato
affidato al Gruppo di lavoro istituito dal Consigliere federale
Kaspar Villiger non ha di principio subito modifiche nemmeno il 20
giugno 2000 quando a Feira l'UE defin" quale obiettivo a lungo
termine per i suoi Stati membri e loro Stati associati l'introduzione
della procedura di notifica automatica, in quanto dagli Stati non
membri l'UE si attendeva espressamente soluzioni "equivalenti" e non
"identiche".
Nella sua presa di posizione del 28 giugno 2000 il Consiglio
federale si è espresso sulle decisioni dell'UE e ha ribadito che non
è nell'interesse della Svizzera attirare operazioni volte a eludere
un'eventuale nuova prescrizione dell'UE. Se l'UE dovesse adottare la
prevista direttiva, la Svizzera sarebbe disposta, a determinate
condizioni e salvaguardando il segreto bancario, a cercare soluzioni
che non rendano per quanto possibile attrattive le elusioni
d'imposta. Il Consiglio federale ha inoltre chiaramente detto che
privilegia una soluzione basata su un'imposta alla fonte, mentre non
entrerebbe in linea di conto la procedura di notifica automatica. Il
Gruppo di lavoro si era fondato sul campo d'applicazione materiale
definito nella proposta di direttiva dell'UE.
La proposta di direttiva dell'UE
Il 4 giugno 1998 la Commissione europea ha presentato la proposta
per una "direttiva del Consiglio datata 20 maggio 1998 intesa a
garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio
sotto forma di interessi all'interno della Comunità". In origine la
progettata imposizione sui redditi da interessi si fondava sul
cosiddetto modello di coesistenza, vale a dire sulla contemporanea
presenza tollerata di imposta alla fonte e di sistema di notifica. Il
20 giugno 2000 a Santa Maria de Feira (Portogallo), i Ministri delle
finanze dell'UE si sono tuttavia accordati sulla sostituzione
dell'imposta alla fonte con il sistema di notifica (scambio
automatico d'informazioni tra Stati sui pagamenti d'interessi) dopo
un periodo di transizione di sette anni dall'entrata in vigore della
direttiva definitiva. Questa decisione comprende i territori
cosiddetti dipendenti e associati e tocca in particolare tra l'altro
le Channel Island (Jersey, Guernsey, Isola di Man), Gibilterra,
Madera o i territori d'oltremare come le Isole Vergini Britanniche.
Nei confronti di Stati terzi segnatamente USA, Svizzera,
Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino sono sempre autorizzati
modelli equivalenti come l'imposta alla fonte.
Imposta basata sul luogo di pagamento: giuridicamente e
tecnicamente possibile
L'obiettivo della nuova imposta alla fonte dovrebbe consistere nel
tassare alla stessa stregua del modello d'imposizione degli interessi
previsto dall'UE, i pagamenti di interessi provenienti da fonti
straniere versati da un agente pagatore svizzero (ad es. banca) a una
persona fisica residente nell'UE. (Sugli interessi di fonte svizzera
viene prelevata direttamente alla fonte - e non presso l'agente
pagatore - l'imposta preventiva del 35%.) Dopo l'esame di diversi
scenari il Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che
un'estensione geografica del principio dell'agente pagatore UE alla
Svizzera sarebbe giuridicamente e tecnicamente fattibile sulla base
di un accordo internazionale e non necessiterebbe di modifiche
costituzionali. Questo modello sarebbe inoltre adatto per raggiungere
gli obiettivi formulati dall'UE (equivalenza).
In pratica il modello prevede che l'agente pagatore svizzero venga
sottoposto allo stesso obbligo fiscale cui soggiace l'agente pagatore
dell'UE. In tal modo, la lacuna costituita dalla Svizzera nel campo
geografico d'applicazione dell'imposizione degli interessi prevista
dall'UE sarebbe colmata. Dal punto di vista giuridico un siffatto
strumento non comporta la creazione di un'imposta svizzera ma
piuttosto l'attuazione del modello d'imposizione dell'UE da parte
della Svizzera. Dato che non viene prelevata nessuna imposta
svizzera, questo strumento non necessita di speciali basi
costituzionali. Gli articoli 54, 55, 166 e 184 della Costituzione
federale sono già sufficienti.
L'estensione dell'imposta preventiva svizzera alle fonti straniere
ha dovuto essere respinta in quanto rappresenterebbe un'inammissibile
ingerenza transfrontaliera della sovranità fiscale svizzera.
Analogamente, l'introduzione unilaterale e autonoma di un'imposta
svizzera basata sul luogo di pagamento da applicare alle fonti
straniere è stata messa in discussione per tre ragoni: la prima,
perché non esiste una base costituzionale, la seconda, perché
violerebbe il principio dell'uguaglianza di diritto prescritto dalla
Costituzione (imposta a carico solo di persone fisiche residenti
nell'UE) e infine perché sorgerebbero incongruenze con le convenzioni
di doppia imposizione della Svizzera.
Ripercussioni economiche inevitabili
Per l'economia nazionale svizzera il settore industriale e la
piazza del lavoro rivestono notevole importanza. Comunque, anche
l'amministrazione patrimoniale ha una forte e radicata tradizione e
contribuisce all'incirca nella misura del 10 per cento al prodotto
interno lordo. Questo settore occupa circa 50'000 persone. In
Svizzera l'intero settore finanziario dà lavoro a circa 220'000
persone (5,7% delle persone occupate).
Le ripercussioni sull'economia nazionale di un'imposta basata sul
luogo di pagamento non sono quantificabili, poiché dipendono da
diversi fattori, come il campo d'applicazione materiale e geografico
(la direttiva UE si limita alle persone fisiche e a determinati Stati
terzi) e il comportamento dell'investitore. Un'imposta sugli
interessi basata sul luogo del pagamento comporta in ogni caso una
riduzione del valore aggiunto conseguito attraverso l'attività della
gestione patrimoniale e, per l'agente pagatore, è anche collegata con
considerevoli oneri supplementari. D'altra parte la piazza
finanziaria svizzera vanta punti forti, quali competenza, knowhow,
stabilità e integrità che, nel confronto internazionale, si
riflettono in maniera positiva e non vengono pregiudicati da
un'imposta sugli interessi basata sul luogo del pagamento.
È comunque fuori discussione che - fino a quando non sarà
introdotto a livello mondiale (ciò che attualmente non sembra il
caso) - il previsto modello d'imposizione degli interessi dell'UE
potrà facilmente essere eluso mediante un semplice trasferimento
dell'agente pagatore in un territorio escluso dal campo
d'applicazione della direttiva. Quanto più l'ambito di applicazione
geografico del sistema è esaustivo, tanto più ridotta è la possibile
migrazione di patrimoni, e viceversa. Un'adesione esclusiva della
Svizzera al sistema d'imposizione degli interessi previsto dall'UE
potrebbe provocare una rilevante diminuzione del valore aggiunto
conseguito con l'attività della gestione patrimoniale e di
conseguenza un sostanziale indebolimento della piazza finanziaria
svizzera, in particolare, e, dell'economia nazionale, in generale.
Un'integrazione della Svizzera in un sistema "mondiale" comporterebbe
una perdita di valore aggiunto sopportabile.

Contatto:

Thomas Jaussi, Amministrazione federale delle contribuzioni,
tel. +41 31 322 73 63

Dipartimento federale delle finanze DFF
Communicazione
CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 60 33
Fax +41 31 323 38 52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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