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(ots) Il Consiglio federale approva la revisione parziale dell´ordinanza

Berna (ots)

sugli impianti di trasporto a fune
Il Consiglio federale ha approvato la revisione
parziale dell´ordinanza sulla costruzione e sull´esercizio di funivie
e funicolari con concessione federale, che entrerà in vigore il 1
luglio 2001. Un´importante novità è la vigilanza sulla sicurezza
basata sull´analisi dei rischi e sulla presentazione di attestati,
con l´istituzione di nuovi strumenti come il "rapporto di sicurezza"
e la "prova di sicurezza".
Con la modifica dell´ordinanza sugli impianti di trasporto a fune
vengono definite con maggiore chiarezza e in parte riassegnate le
responsabilità dell´Ufficio federale dei trasporti (UFT) in qualità
di autorità di vigilanza e delle imprese di trasporto a fune. In
linea di massima, l´UFT concentrerà in futuro la sua attività sulla
funzione di vigilanza, mentre la responsabilità per la costruzione,
l´esercizio e la manutenzione degli impianti a fune andrà interamente
alle imprese di trasporto a fune e ai costruttori degli impianti.
Dalla precisazione delle varie responsabilità risulta che le
imprese di trasporto a fune e i costruttori degli impianti rispondono
in linea di massima della costruzione a norma di legge, della
sicurezza dell´esercizio e della manutenzione degli impianti. L´UFT
veglia sul rispetto delle norme di sicurezza nella costruzione e
nell´esercizio attraverso l´approvazione dei piani, l´autorizzazione
d´esercizio, il riconoscimento della direzione tecnica, il controllo
delle funi nonché la notifica all´autorità di vigilanza di
perturbazioni dell´esercizio e di infortuni.
Durante la procedura di approvazione dei piani le imprese di
trasporto a fune dovranno ora presentare un rapporto di sicurezza nel
quale sono indicati i rischi per l´uomo e l´ambiente derivanti dalla
costruzione e dall´esercizio dell´impianto. Se detti rischi superano
il livello stabilito dalla legge, devono essere ridotti adottando
provvedimenti adeguati. Il rapporto di sicurezza deve essere
presentato durante la procedura di approvazione dei piani insieme ad
altri documenti specificati nell´ordinanza (concezione globale
dell´impianto, impatto sull´ambiente, concetto per il ricupero dei
passeggeri, ecc.).
Per l´esercizio di un impianto di trasporto a fune è necessaria
un´autorizzazione, per ottenere la quale l´impresa di trasporto deve
ora produrre una prova di sicurezza. In essa si attesta che
l´impianto è stato realizzato a norma di legge e che sono soddisfatti
tutti i requisiti di sicurezza. Inoltre deve essere dimostrato che
sono stati effettivamente adottati tutti i provvedimenti
supplementari richiesti nel rapporto di sicurezza. La prova di
sicurezza può essere fornita anche da periti esterni. La nuova
ordinanza precisa meglio la prassi finora in vigore in materia.
Questa maggiore chiarezza delle basi legali va di pari passo con la
nuova concezione della vigilanza della sicurezza che dovrà essere
messa in pratica a medio termine con il progetto IST (Istituto per la
sicurezza tecnica) del DATEC.
Sviluppi successivi
L´ordinanza sugli impianti di trasporto a fune è stata solo
parzialmente modificata. La sua revisione totale seguirà quando, ai
sensi dell´articolo 87 della nuova Costituzione federale, potrà
entrare in vigore la nuova legge sugli impianti di trasporto a fune,
già in fase di preparazione. La nuova legge sugli impianti di
trasporto a fune ha lo scopo di semplificare le procedure,
migliorarne il coordinamento e chiarire le competenze tra la
Confederazione e i Cantoni.

Contatto:

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni, Servizio stampa, UFT,
Comunicazione, tel. 0041 31 322 36 43

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