Il CF rilancia il congedo maternità
Due modelli in consultazione
Berna (ots)
Congedo maternità: il Consiglio federale invia due modelli in consultazione
DFGP prepara la revisione del Codice delle obbligazioni
Ogni donna che esercita un'attività lucrativa deve avere diritto a un congedo maternità pagato. Il Consiglio federale ha incaricato venerdì il Dipartimento federale di giustizia e polizia di inviare in consultazione due modelli relativi a una pertinente revisione del Codice delle obbligazioni.
Il congedo maternità pagato dovrà essere finanziato dal datore di lavoro sin dal giorno del parto. Il Consiglio federale rinuncia a una soluzione che prevede la copertura parziale o completa della perdita di salario mediante un'assicurazione esistente o da creare ex novo. Dopo la bocciatura in sede di votazione popolare della legge sull'assicurazione maternità il 13 luglio 1999 si parte dal presupposto che le soluzioni assicurative abbiano attualmente scarsa probabilità di successo.
Secondo il diritto vigente, le donne che non possono lavorare a causa di malattia, infortunio, gravidanza, parto o ragioni simili hanno diritto al loro salario durante un determinato numero di settimane. Questo diritto si estende a seconda degli anni di servizio. Dato che tutti gli impedimenti al lavoro sono trattati alla stessa stregua e sommati, è possibile, ad esempio, che una lavoratrice ammalatasi per un periodo prolungato durante l'arco di un anno, non ha più diritto o un diritto soltanto limitato al salario nel caso di un parto.
Il Consiglio federale intende ora introdurre un congedo maternità vero e proprio. Esso intende sottoporre a consultazione due modelli: modello 1. la lavoratrice riceve il salario completo durante almeno 8 settimane, anche nel caso in cui fosse stata incapace di lavorare nei mesi precedenti il parto. La durata del diritto al salario è scaglionata a seconda degli anni di servizio ed è di 8 settimane nel primo e secondo anno di servizio, di 9 nel terzo anno, di 10 nel quarto anno, di 12 nel quinto e sesto anno, di 13 nel settimo anno e di 14 settimane a partire dall'ottavo anno di servizio. Modello 2: la lavoratrice ha in generale diritto al salario completo durante 12 settimane. Un termine di attesa deve prevenire gli abusi: la lavoratrice non ha nessun diritto al congedo maternità pagato se prima del parto ha lavorato meno di tre mesi.
Soprattutto in vista di tutelare la salute della madre e del nascituro entrambe le varianti prevedono inoltre la possibilità per ogni lavoratrice che aspetta un bambino un congedo maternità di 14 settimane a prescindere dalla durata del diritto al salario.
La revisione del Codice delle obbligazioni non modifica la regolamentazione vigente per il personale della Confederazione (due mesi di congedo maternità nel primo e secondo anno di servizio, 4 mesi a partire dal terzo anno di servizio); anche i Cantoni e i Comuni non ne sono coinvolti e restano autonomi.
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