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Introdurre un vero e proprio congedo maternità

Berna (ots)

Il DFGP invia in consultazione una revisione del Codice delle
obbligazioni
Ogni lavoratrice che aspetta un bambino deve avere
diritto a un congedo maternità pagato. Venerdì, il Consiglio federale
ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di
sottoporre a consultazione una relativa revisione del Codice delle
obbligazioni. La consultazione scade il 14 settembre 2001.
Il congedo maternità pagato a partire dal giorno del parto deve
essere finanziato dai datori di lavoro. Il Consiglio federale
rinuncia a una soluzione che prevede la copertura parziale o totale
della perdita di salario mediante un'assicurazione già esistente o da
creare. Dopo il rifiuto dell'assicurazione per la maternità nella
votazione popolare del 13 giugno 1999, si presume che attualmente le
soluzioni assicurative abbiano scarsa possibilità di successo.
Secondo il diritto vigente, le donne che non possono lavorare a
causa di malattia, infortunio, gravidanza, parto o ragioni simili
hanno diritto al loro salario durante un determinato numero di
settimane. Questo diritto si estende a seconda degli anni di
servizio. Dato però che tutti gli impedimenti al lavoro sono trattati
alla stessa stregua e sommati, è possibile, ad esempio, che una
lavoratrice già ammalatasi per un periodo prolungato durante l'arco
di un anno, non ha più diritto o un diritto soltanto limitato al
salario nel caso di un parto.
Due varianti
Il Consiglio federale intende ora introdurre un congedo maternità
vero e proprio. In merito alla durata del diritto al salario per le
lavoratrici durante il congedo maternità propone due modelli: modello
1 graduato secondo gli anni di servizio. A partire dal primo anno di
servizio, la lavoratrice riceve il salario completo durante almeno 8
settimane; il massimo di 14 settimane è raggiunto nell'ottavo anno di
servizio. Secondo il modello 2 la lavoratrice ha diritto al salario
completo durante 12 settimane. Al contrario del diritto vigente, il
diritto al salario durante il congedo maternità previsto dalle due
varianti è dato indipendentemente dal fatto che la lavoratrice non ha
potuto lavorare per altri motivi (ad es. malattia, infortunio o
gravidanza) nel medesimo anno di servizio. Il datore di lavoro non
può neppure ridurre le vacanze perché la lavoratrice ha usufruito del
congedo maternità.

Contatto:

Eliane Rossier, Ufficio federale di giustizia, tel. +41 31 322 47 83

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