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Disciplinare le condizioni per la sterilizzazione e indennizzare le vittime della sterilizzazione forzata

Berna (ots)

Il DFGP pone in consultazione le proposte della Commissione degli
affari giuridici del Consiglio nazionale
L'avamprogetto di una legge federale sulla
sterilizzazione, posto in consultazione dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) su mandato della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale, prevede la possibilità da parte
delle vittime della sterilizzazione forzata di richiedere
un'indennità e una riparazione morale. Inoltre, tale avamprogetto
prevede altres" la lotta contro gli eventuali abusi futuri mediante
una regolamentazione della sterilizzazione a livello federale.
La prima parte dell'avamprogetto che si rifà all'iniziativa
parlamentare della consigliera nazionale Margrit von Felten
disciplina le condizioni alle quali una sterilizzazione può essere
ritenuta lecita. Un tale intervento può essere praticato unicamente a
persone al di sopra dei 18 anni e capaci di intendere con il loro
consenso rilasciato liberamente e con cognizione di causa. È vietata
la sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni e di quelle
temporaneamente incapaci di intendere. La sterilizzazione di persone
permanentemente incapaci di intendere è ammessa solo in casi
eccezionali e nel rispetto di severe condizioni: in questi casi è
inoltre necessaria l'approvazione dell'autorità tutoria di vigilanza.
Prendere rapidamente decisioni nell'ambito delle domande
d'indennità
In nome dell'eugenetica ("scienza" per il miglioramento della
razza umana), durante i secoli IX e XX sono state sterilizzate
numerose persone anche in Svizzera. Sono state soprattutto giovani
donne dei ceti bassi a essere sterilizzate contro la loro volontà o
con il loro accordo forzato. La seconda parte del progetto di legge
prevede la possibilità da parte di queste persone di richiedere
un'indennità per i danni subiti e una riparazione morale. Al fine di
determinare le condizioni per ottenere un'indennità e per calcolarne
l'entità, l'avamprogetto rimanda alla legge sull'aiuto alle vittime.
L'esecuzione della legge sulla sterilizzazione è compito dei Cantoni,
i quali designano un'autorità competente per il trattamento delle
domande di indennità o riparazione morale. Tale autorità deve
rilevare la fattispecie d'ufficio e decidere secondo una procedura
rapida e semplice. La Confederazione è tenuta a rimborsare ai Cantoni
il 50 percento delle spese d'indennità e riparazione morale.

Contatto:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Hermann Schmid
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41/31/322'40'87
(nuovo regolamento)

Monique Cossali
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41/31/322'47'89
(indennità alle vittime della sterilizzazione forzata)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Servizio d'informazione
Tel. +41/31/322'18'18
Fax +41/31/322'40'82
E-Mail: info@gs-ejpd.admin.ch
Internet: www.ejpd.admin.ch

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