Tous Actualités
Suivre
Abonner Office fédéral de la justice

Office fédéral de la justice

Nuovo disciplinamento dell'aiuto finanziario a turisti svizzeri

Berna (ots)

Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1° settembre 2002
la nuova ordinanza
Il Consiglio federale ha rivisto il disciplinamento
della concessione di anticipi a turisti svizzeri che si trovano in
situazione di bisogno durante un viaggio all'estero. Ha posto in
vigore con effetto al 1° settembre 2002 la nuova ordinanza sull'aiuto
finanziario agli Svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero. La
durata di validità dell'ordinanza  è limitata a cinque anni. Dato che
l'ordinanza si basa tuttora unicamente sulla Costituzione federale,
il Consiglio federale ha nel contempo incaricato il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto di
legge.
L'ordinanza stabilisce che i turisti svizzeri che si trovano in
situazione di bisogno durante un viaggio all'estero hanno ora un
diritto alla concessione di un anticipo. Questo aiuto finanziario
viene tuttavia concesso - come era il caso sinora - con l'obbligo
rimborsarlo; sono esclusi i prestiti o altri tipi di aiuto materiale.
L'ordinanza disciplina in modo chiaro ed esaustivo gli scopi per i
quali le rappresentanze svizzere possono versare gli anticipi: per il
finanziamento del rimpatrio in Svizzera, come aiuto indispensabile
fino al rimpatrio o fino all'ottenimento di mezzi propri nonché per
il sostegno delle spese ospedaliere e mediche.
Anticipi per turisti svizzeri...
Benché grazie all'ampliamento delle possibilità di trasferimento
internazionale di denaro vi siano sempre meno turisti svizzeri che si
trovano in situazione di bisogno, le rappresentanze svizzere versano
tuttora annualmente all'incirca 100'000 franchi sotto forma di
anticipi. I rimborsi sono effettuati alla Sezione «Aiuto sociale
degli Svizzeri all'estero» dell'Ufficio federale di giustizia.
... e prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
Compito principale della Sezione è il sostegno di cittadini
svizzeri, domiciliati all'estero o che si trovano da oltre tre mesi
all'estero e che sono in uno stato di bisogno. In virtù della legge
federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, l'UFG
versa annualmente oltre sei milioni di franchi.

Contact:

Jean-Marc Wichser
Ufficio federale di giustizia
Tel. +41/31/322'43'45

Plus de actualités: Office fédéral de la justice
Plus de actualités: Office fédéral de la justice
  • 03.07.2002 – 15:16

    Moderato allentamento della Lex Koller

    Il Consiglio federale apre la consultazione della revisione relativa Berna (ots) - L'acquisto di quote di una società immobiliare quotata in borsa da parte di persone all'estero non sarà più subordinato ad autorizzazione. È quanto prevede una revisione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Lex Koller), revisione che il Consiglio federale ha inviato in consultazione ...

  • 03.07.2002 – 15:04

    Partecipazione finanziaria dei Cantoni alla costruzione dei nuovi Tribunali federali

    Il Consiglio federale conferisce il relativo mandato negoziale Berna (ots) - Il Consiglio federale si aspetta che i Cantoni di Ticino e San Gallo partecipino finanziariamente alla costruzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale. Mercoledì ha incaricato l'organismo di progetto «Tribunali» e l'Ufficio federale delle costruzioni ...

  • 26.06.2002 – 13:39

    Per l'unione iscritta di coppie omosessuali

    Il Consiglio federale prende atto dei risultati della procedura di consultazione Berna (ots) - L'avamprogetto di legge sull'unione iscritta di coppie omosessuali ha incontrato i favori della maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione. Se per le organizzazioni interessate le proposte non sono sufficientemente incisive, i gruppi più conservatori temono prevalentemente un'erosione del matrimonio. Sono ...