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Ammessa la trasmissione elettronica dei dati per l'IVA

Berna (ots)

Il DFF ha emanato un'ordinanza concernente la
trasmissione e la conservazione senza supporto cartaceo di dati
rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.
L'ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002. In tal modo
l'Amministrazione federale delle contribuzioni soddisfa le necessità
sempre maggiori espresse dagli ambienti economici di avere una
fatturazione elettronica. Nel contempo dimostra di impegnarsi
costantemente per apportare adeguamenti nel settore elettronico. La
nuova regolamentazione della trasmissione dei dati ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto è pienamente eurocompatibile.
Gli avvenimenti rivoluzionari nel settore tecnologico, come il
passaggio alla comunicazione concernente il traffico commerciale
elettronico, si ripercuotono inevitabilmente anche sulla fiscalità:
in particolare la chiara tendenza ad effettuare la fatturazione
elettronica ha reso necessaria, in relazione con la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto, una relativa regolamentazione
giuridica. L'Amministrazione ha tenuto conto di questa necessità
dettata dagli ambienti economici, emanando l'ordinanza del DFF
concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni
(OelDI), che entrerà in vigore il 1° marzo 2002. A partire da questa
data i contribuenti avranno la possibilità di trasmettere le loro
fatture IVA soltanto per via elettronica; in tal caso l'invio
simultaneo oppure effettuato in un secondo tempo di una fattura su
carta, peraltro costoso, a tutela del diritto alla deduzione
dell'imposta precedente, viene meno. I risparmi rispetto al disbrigo
amministrativo su forma cartacea sono stimati al 75 per cento.
Regolamentazione eurocompatibile
Negli Stati membri dell'UE le fatture trasmesse elettronicamente
ai fini dell'imposta sul valore aggiunta devono rispettare requisiti
giuridici imperativi. Qualora in Svizzera non dovessero essere
applicati requisiti equivalenti in materia come nell'UE, la nostra
economia, peraltro orientata all'esportazione, verrebbe esposta a
rischi inutili. Allo scopo di non perdere clienti sul mercato
europeo, è pertanto indispensabile che le fatture trasmesse
elettronicamente rispettino gli standard dell'UE. Questo è garantito
con l'ordinanza del DFF che entrerà in vigore il 1° marzo 2002.
L'autenticità e l'integrità delle fatture trasmesse
elettronicamente negli Stati membri dell'UE devono essere garantite -
conformemente alla Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20
dicembre 2001 pubblicata il 17 gennaio 2002 - essenzialmente
attraverso la firma digitale. I singoli Stati membri dell'UE devono
conformare il loro diritto nazionale entro il 1° gennaio 2004,
ancorché la Germania, ad esempio, ammetta la trasmissione elettronica
di fatture provviste di firma digitale già dal 1° gennaio 2002. Con
l'entrata in vigore il 1° marzo 2002 dell'OelDI la Svizzera dimostra
di essere a un buon livello nel settore della regolamentazione in
materia di trasmissione e conservazione elettronica di dati rilevanti
per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto anche nel
confronto con i precursori fra gli Stati membri dell'UE.

Contatto:

Karl Egger,
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Tel. +41/31/325'84'20

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
CH-3003 Berne
Tel. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
E-Mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: www.dff.admin.ch

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