Ammessa la trasmissione elettronica dei dati per l'IVA
Berna (ots)
Il DFF ha emanato un'ordinanza concernente la trasmissione e la conservazione senza supporto cartaceo di dati rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. L'ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002. In tal modo l'Amministrazione federale delle contribuzioni soddisfa le necessità sempre maggiori espresse dagli ambienti economici di avere una fatturazione elettronica. Nel contempo dimostra di impegnarsi costantemente per apportare adeguamenti nel settore elettronico. La nuova regolamentazione della trasmissione dei dati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è pienamente eurocompatibile.
Gli avvenimenti rivoluzionari nel settore tecnologico, come il passaggio alla comunicazione concernente il traffico commerciale elettronico, si ripercuotono inevitabilmente anche sulla fiscalità: in particolare la chiara tendenza ad effettuare la fatturazione elettronica ha reso necessaria, in relazione con la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, una relativa regolamentazione giuridica. L'Amministrazione ha tenuto conto di questa necessità dettata dagli ambienti economici, emanando l'ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OelDI), che entrerà in vigore il 1° marzo 2002. A partire da questa data i contribuenti avranno la possibilità di trasmettere le loro fatture IVA soltanto per via elettronica; in tal caso l'invio simultaneo oppure effettuato in un secondo tempo di una fattura su carta, peraltro costoso, a tutela del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, viene meno. I risparmi rispetto al disbrigo amministrativo su forma cartacea sono stimati al 75 per cento.
Regolamentazione eurocompatibile
Negli Stati membri dell'UE le fatture trasmesse elettronicamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunta devono rispettare requisiti giuridici imperativi. Qualora in Svizzera non dovessero essere applicati requisiti equivalenti in materia come nell'UE, la nostra economia, peraltro orientata all'esportazione, verrebbe esposta a rischi inutili. Allo scopo di non perdere clienti sul mercato europeo, è pertanto indispensabile che le fatture trasmesse elettronicamente rispettino gli standard dell'UE. Questo è garantito con l'ordinanza del DFF che entrerà in vigore il 1° marzo 2002.
L'autenticità e l'integrità delle fatture trasmesse elettronicamente negli Stati membri dell'UE devono essere garantite - conformemente alla Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 pubblicata il 17 gennaio 2002 - essenzialmente attraverso la firma digitale. I singoli Stati membri dell'UE devono conformare il loro diritto nazionale entro il 1° gennaio 2004, ancorché la Germania, ad esempio, ammetta la trasmissione elettronica di fatture provviste di firma digitale già dal 1° gennaio 2002. Con l'entrata in vigore il 1° marzo 2002 dell'OelDI la Svizzera dimostra di essere a un buon livello nel settore della regolamentazione in materia di trasmissione e conservazione elettronica di dati rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto anche nel confronto con i precursori fra gli Stati membri dell'UE.
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