Administration fédérale des finances
La Svizzera è preparata per combattere il terrorismo
Berna (ots)
L'ordinamento giuridico svizzero dispone di strumenti efficaci per combattere il terrorismo, il suo finanziamento, la criminalità organizzata e il riciclaggio. Nella sua risposta a un'interpellanza del Consigliere nazionale Pierre Tillmanns (PS, VD) il Consiglio federale afferma che la Svizzera non è un porto sicuro per criminali e terroristi e che il segreto bancario non protegge questi gruppi di persone.
Tillmanns ha chiesto al Consiglio federale se non pensa che il segreto bancario possa rivelarsi un ostacolo nella lotta contro il terrorismo e che dunque sia giustificato riflettere sulla sua abolizione.
Nella sua risposta il Consiglio federale spiega che nei suddetti casi trovano in primo luogo applicazione le disposizioni del Codice penale svizzero. In tal modo i crediti finanziari di origine criminosa possono essere rapidamente congelati. Il giudice può ordinare la confisca di tutti i valori patrimoniali a disposizione di un'organizzazione criminale. Il Codice penale svizzero vieta il cosiddetto riciclaggio di denaro che proviene da un crimine o che potrebbe servire a commetterne uno, indipendentemente se l'atto punibile è stato commesso in Svizzera o all'estero. La legge sul riciclaggio completa le disposizioni contenute nel Codice penale e, in presenza di sospetti fondati, obbliga l'intermediario finanziario a darne comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e a bloccare senza indugio i valori per un periodo massimo di cinque giorni feriali. Durante questo periodo l'autorità preposta al procedimento penale esamina se il blocco dei conti dev'essere mantenuto.
Nel contesto internazionale, l'apposita commissione del Consiglio di sicurezza in materia di sanzioni contro l'Afghanistan ha più volte deciso di estendere l'elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a sanzioni. La Svizzera ha sempre attuato tali modifiche. Le autorità svizzere competenti hanno inoltre trasmesso a tutti gli intermediari finanziari gli elenchi con i nomi delle persone fisiche e giuridiche notificati loro dalle autorità statunitensi, chiedendo di accrescere la vigilanza al riguardo.
Il Governo aggiunge pure che la Svizzera - oltre alle convenzioni multilaterali nell'ambito della lotta al terrorismo - ha creato, insieme a numerosi Stati, una rete di strumenti bilaterali negli specifici settori dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'estradizione e del trasferimento dei condannati. Inoltre, per la lotta contro la criminalità e il terrorismo, la legge sull'assistenza internazionale in materia penale permette alla Svizzera di cooperare nelle questioni d'assistenza giudiziaria anche con Stati con i quali non ha firmato alcun accordo. In virtù di questa legge, le banche hanno un obbligo illimitato di fornire alla giustizia informazioni in materia penale. Le banche sono pienamente in grado di far fronte all'obbligo di fornire informazioni in base alle severe regole «know your customer rule» valide a livello mondiale. Pertanto, il segreto bancario non protegge né i terroristi né coloro che sostengono organizzazioni criminali né la criminalità tout court. In questi casi la Svizzera presta immediatamente assistenza internazionale, leva il segreto bancario e blocca i corrispondenti valori patrimoniali.
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