Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Nuovi strumenti di assistenza giudiziaria nella lotta alla criminalità moderna Ratifica del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Messaggio
Berna (ots)
26.03.2003. La Svizzera si propone di rafforzare la lotta internazionale alla criminalità moderna dotandosi di nuovi strumenti di assistenza giudiziaria. In quest'ottica il Consiglio federale ha approvato mercoledì il messaggio concernente la ratifica del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Il Secondo Protocollo addizionale completa la Convenzione europea del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, oramai poco adatta alla lotta contro la criminalità moderna. Il Protocollo addizionale, alla cui elaborazione ha preso parte attivamente anche la Svizzera, adegua gli strumenti di assistenza giudiziaria alle nuove condizioni politiche, sociali e tecnologiche con l'obiettivo di conformarli alle esigenze della prassi odierna.
Novità e aggiunte
Gran parte delle nuove e incisive disposizioni di assistenza giudiziaria si rifanno alla Convenzione europea del 2000 sull'assistenza giudiziaria e alla Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 1990, in particolare l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, lo scambio spontaneo di informazioni in assenza di una domanda di assistenza giudiziaria, la restituzione dei proventi di reato, l'osservazione transfrontaliera, la consegna controllata, le operazioni d'infiltrazione e le squadre investigative comuni. In futuro poi le decisioni giudiziarie e gli atti procedurali potranno essere inviati al destinatario direttamente a mezzo posta, il che permetterà di sgravare le autorità di assistenza giudiziaria.
Il Secondo Protocollo addizionale integra inoltre la convenzione di base in vari punti senza modificarne la sostanza. In futuro ad esempio, l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa tanto alle autorità giudiziarie, quanto a quelle amministrative preposte al perseguimento di reati, purché la procedura preveda la possibilità di adire un tribunale penale. Le domande di assistenza giudiziaria potranno inoltre essere trasmesse direttamente all'autorità competente del Paese richiesto senza il passaggio, finora obbligato, dai relativi Ministeri di Giustizia.
Poche novità per la Svizzera
La Svizzera ha firmato il Secondo Protocollo addizionale il 15 febbraio 2002. Con la ratifica di tale strumento, la Svizzera non si addentra in un terreno inesplorato, visto che numerose disposizioni sono contenute nei trattati bilaterali conclusi con i Paesi limitrofi o nella legge sull'assistenza giudiziaria. Il Consiglio federale rinuncia a formulare riserve poiché le disposizioni relative alle moderne tecniche investigative e procedurali (osservazione, consegna controllata, operazioni d'infiltrazione, indagini congiunte), non ancora disciplinate o solo abbozzate nel diritto svizzero, lasciano al legislatore il necessario spazio di manovra e, inoltre, ai fini dell'adozione e dell'esecuzione di tali misure farà stato esclusivamente il diritto svizzero.
Il Secondo Protocollo addizionale, attualmente firmato da 21 Stati e ratificato da due (stato: 31.01.03), entrerà in vigore con la ratifica da parte di un terzo Stato.
Le versioni francese e inglese della Convenzione n. 182 possono essere scaricate dal sito del Consiglio d'Europa (http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm).
Altre informazioni: Mario-Michel Affentranger, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 / 322 53 67